Parere n. 1843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS-contro la Azienda Socio sanitaria locale n. 1 -OMISSIS-, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Commissione medica per l’annullamento del certificato medico di non idoneità alla guida per un anno, emesso dalla Commissione medica locale di -OMISSIS- il 2 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCertificato medico del 2 luglio 2025 che ha dichiarato il ricorrente temporaneamente non idoneo alla guida per un anno.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il certificato della Commissione medica locale deducendo: a) violazione di legge e omessa motivazione; b) violazione di legge ed eccesso o sviamento di potere, sostenendo che il giudizio non sarebbe fondato sugli accertamenti medici e che i referti sanitari presentati non evidenziavano patologie ostative ai sensi dell’art. 320 del d.P.R. n. 495/1992; ha inoltre contestato la proroga della sospensione della patente. Il caso trae origine da un controllo del 28 febbraio 2024, nel quale il ricorrente era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione prefettizia della patente per sei mesi e obbligo di sottoporsi a visita medica. La Commissione lo aveva esaminato il 10 aprile 2025 e, con il certificato impugnato, dichiarato non idoneo alla guida per un anno. Era stata anche proposta istanza cautelare, motivata con esigenze di assistenza a un genitore con handicap grave e con pregiudizi lavorativi e relazionali.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto. La disciplina applicabile è l’allegato III, lettera E, del d.lgs. n. 59/2011, non l’art. 320 del d.P.R. n. 495/1992, espressamente soppresso. Le valutazioni delle Commissioni mediche locali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di palese e macroscopica inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà, vizi che non sono ravvisati nel caso concreto. Le valutazioni della Commissione sono infungibili e non possono essere sostituite dai referti o dalle perizie di parte. La valutazione non si limita all’accertamento clinico, ma comprende un giudizio prognostico volto alla sicurezza stradale. Nel caso di specie, il terzo episodio di guida in stato di ebbrezza negli anni e il tasso alcolemico di 2,13 g/l giustificavano un vaglio particolarmente rigoroso e la dichiarazione temporanea di non idoneità per un anno. Non risultano vizi di motivazione o sviamento: la decisione è stata orientata alla tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità collettiva. Il parere conclude per il rigetto; non formula una distinta statuizione sull’istanza cautelare.
Osservazioni
Motivo a) - Omessa motivazione e violazione di legge
Il motivo è infondato. Il giudizio della Commissione è sorretto dalla valutazione medico-legale del rischio connesso alla reiterazione degli episodi di ebbrezza; il Collegio non ravvisa una macroscopica inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà.
Motivo b) - Eccesso o sviamento di potere e contestazione degli accertamenti
Il motivo è infondato. La Commissione medica locale è l’organo competente in via esclusiva a valutare i requisiti psico-fisici per la guida, comprese durata e limitazioni dell’idoneità. I referti e le perizie di parte non possono sostituire la valutazione tecnica infungibile della Commissione. La considerazione del terzo episodio e del tasso alcolemico di 2,13 g/l dimostra che il giudizio ha perseguito la finalità di tutela della sicurezza stradale.
Contestazione della proroga della sospensione della patente
La censura non è accolta. Il parere rileva che la Commissione poteva pronunciarsi sulla durata e sulle eventuali prescrizioni o limitazioni temporali dell’idoneità; non ravvisa, alla luce della valutazione complessiva del rischio, vizi idonei a invalidare il certificato impugnato.
Norme richiamate
art. 119, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice della strada (avente ad oggetto i “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”), infatti, “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: […] d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”.
L’accertamento dei requisiti psico-fisici nei casi di dubbio sull’idoneità e sulla sicurezza della guida spetta alle Commissioni mediche locali; il giudizio sulla guida può quindi essere affidato alla loro valutazione tecnico-medica.
allegato III, lettera E, d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59
In particolare, il citato decreto all’allegato III, lettera E, prevede espressamente che «Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico”.
La disciplina richiede particolare vigilanza medica rispetto al consumo di alcol, in ragione del pericolo che esso rappresenta per la sicurezza stradale; tale criterio sostiene una valutazione complessiva e prudenziale del rischio.
allegato III, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59
In tale sede ha in primis fatto presente che alla fattispecie in esame è applicabile l’all. III, lettera E, del d.lgs. 18.4.2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) e non, come afferma il ricorrente, l’appendice II - art. 320 del d.P.R. n. 495/1992, che, in seguito all’entrata in vigore del citato d.lgs n. 59/2011, è stato espressamente soppresso (cfr. allegato III, comma 3, del d.lgs. n. 59/2011).
L’art. 320 del d.P.R. n. 495/1992, soppresso dall’allegato III, comma 3, del d.lgs. n. 59/2011, non è la disciplina applicabile alla fattispecie; la valutazione va condotta secondo l’allegato III del decreto legislativo.
art. 186, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Conseguentemente la Prefettura – Ufficio del Governo di -OMISSIS- con provvedimento del 22 marzo 2024 decretava la sospensione della patente di guida del ricorrente per sei mesi, disponendo che lo stesso, per combinato disposto degli art. 186, co. 8, e 119, co. 4, del Codice della Strada, si sottoponesse alla visita presso la competente Commissione medica provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
La disposizione è richiamata, in combinato disposto con l’art. 119, comma 4, quale fondamento dell’obbligo di sottoporsi alla visita della Commissione medica a seguito della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Il parere non sviluppa un’interpretazione autonoma della norma.
art. 119, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Conseguentemente la Prefettura – Ufficio del Governo di -OMISSIS- con provvedimento del 22 marzo 2024 decretava la sospensione della patente di guida del ricorrente per sei mesi, disponendo che lo stesso, per combinato disposto degli art. 186, co. 8, e 119, co. 4, del Codice della Strada, si sottoponesse alla visita presso la competente Commissione medica provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
La disposizione è richiamata, in combinato disposto con l’art. 186, comma 8, quale fondamento dell’obbligo di sottoporsi alla visita della Commissione medica e della sospensione della patente fino al relativo esito. Il parere non sviluppa un’interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- Le valutazioni tecnico-sanitarie delle Commissioni mediche locali sull’idoneità alla guida sono sindacabili in sede di legittimità soltanto quando risultino palesemente e macroscopicamente inattendibili, irragionevoli o contraddittorie; non è consentito sostituire con una diversa valutazione di merito il giudizio tecnico dell’organo competente.
- La valutazione della Commissione medica locale sull’idoneità alla guida è infungibile: referti o perizie di parte non possono sostituirla né surrogare l’accertamento demandato dalla legge alla Commissione secondo i parametri pertinenti.
- Il giudizio sull’idoneità alla guida può comprendere, oltre all’accertamento clinico, una valutazione prognostica del rischio diretta a tutelare la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone; la reiterazione di episodi di guida in stato di ebbrezza può giustificare una valutazione complessiva e particolarmente rigorosa.
Idoneità alla guida e valutazione della Commissione medica locale
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il certificato del 2 luglio 2025 che ha dichiarato il ricorrente temporaneamente non idoneo alla guida per un anno, dopo un precedente episodio di guida in stato di ebbrezza. Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e propone di respingerlo.
Fatti e censure
Il 28 febbraio 2024 il ricorrente era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. Con provvedimento del 22 marzo 2024 la Prefettura aveva sospeso la patente per sei mesi e disposto che il conducente si sottoponesse alla visita della Commissione medica entro 60 giorni dalla notifica, mantenendo sospesa la patente fino all’esito della visita. Sottopostosi a visita il 10 aprile 2025, il ricorrente aveva ricevuto il certificato di non idoneità per un anno.
Il ricorso deduceva omessa motivazione e violazione di legge, nonché eccesso o sviamento di potere. Secondo il ricorrente, il giudizio non era fondato sugli accertamenti medici e i referti prodotti non dimostravano patologie ostative ai sensi dell’art. 320 del d.P.R. n. 495/1992. Veniva inoltre contestata la proroga della sospensione della patente. L’istanza cautelare era motivata dalle esigenze di assistenza a un genitore con handicap grave e da possibili pregiudizi lavorativi e relazionali. Il ricorrente non ha presentato osservazioni alle relazioni ministeriali.
Disciplina applicabile
Il Ministero ha rilevato, e il parere ne prende atto, che la disciplina applicabile è l’allegato III, lettera E, del d.lgs. n. 59/2011, attuativo delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, e non l’art. 320 del d.P.R. n. 495/1992, soppresso dall’allegato III, comma 3, del decreto legislativo. La disciplina considera il consumo di alcol un pericolo importante per la sicurezza stradale e richiede particolare vigilanza medica.
L’art. 119, comma 2, del Codice della strada attribuisce alle Commissioni mediche locali l’accertamento dei requisiti psico-fisici nei casi in cui gli esiti clinici, strumentali o di laboratorio facciano sorgere dubbi sull’idoneità e sulla sicurezza della guida.
Sindacato sulle valutazioni medico-legali
Gli accertamenti delle Commissioni mediche esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per palese e macroscopica inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà. Il Consiglio di Stato non ravvisa tali vizi. Richiama, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 8891, e Cons. Stato, Sez. I, 19 dicembre 2012, n. 5288, e 9 gennaio 2013, n. 1948.
La Commissione medica locale è l’organo competente per legge a valutare l’idoneità psico-fisica alla guida, incluse la durata dell’idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni temporali. La sua valutazione è infungibile: non può essere sostituita o surrogata dagli accertamenti di altri organi o da referti e perizie di parte, basati su valutazioni o parametri diversi. Il parere richiama, tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, 15 maggio 2023, n. 4834, 21 settembre 2022, n. 8137, 16 febbraio 2022, n. 1161 e 25 novembre 2022, n. 10372.
Valutazione del caso concreto e conclusione
La Commissione ha considerato che l’episodio oggetto del procedimento era il terzo negli anni e che il tasso alcolemico era pari a 2,13 g/l. In presenza di tale comportamento recidivante, era giustificato un esame particolarmente rigoroso e una valutazione complessiva del rischio. Il giudizio di idoneità non si esaurisce nella verifica di un fatto clinico, ma comprende una prognosi volta a proteggere la sicurezza della circolazione e l’incolumità delle persone; possono rilevare anche indicatori dell’assunzione di alcol e del rischio connesso, quali ETG e CDT.
Il Collegio non ravvisa vizi di motivazione, sviamento o illegittimità nella durata della non idoneità, ritenendo che il percorso valutativo fosse orientato alla tutela della sicurezza collettiva. Il P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
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