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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39758/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio di due orologi Rolex (beni pertinenti al reato di ricettazione contestato a Mirko Menichetti). Il ricorrente, identificato come terzo proprietario, ha articolato tre censure: (1) violazione della normativa sul sequestro probatorio per omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia; (2) carenza, incongruità o apparente fragilità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, sostenendo di aver fornito elementi provanti la propria qualità di proprietario; (3) omissione di motivazione e mancata risposta alle argomentazioni difensive riguardanti la presunta incompatibilità della provenienza illecita degli orologi con l'esistenza di certificati di garanzia recanti gli stessi numeri seriali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'obbligo di avviso circa la facoltà di difensore di fiducia si riferisca alla persona sottoposta alle indagini se presente e non al generico destinatario della misura cautelare; il terzo proprietario non ha interesse diretto alla tutela di quella specifica formalità volta a proteggere l'indagato, sicché la relativa censura è infondata. Sotto il profilo della motivazione, la Corte ha escluso la rilevabilità in sede di cassazione di vizi di motivazione che non integrino violazione di legge o assoluta carenza logica tale da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; nel caso di specie l'ordinanza del Tribunale era abbondantemente motivata e aveva esaminato le questioni tecniche (manomissione, limatura dei codici identificativi, possibile cannibalizzazione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di avviso circa la facoltà di farsi assistere dal difensore nel sequestro probatorio; la Corte interpreta tale obbligo come riferito alla "persona sottoposta alle indagini, se presente", e non estendibile al terzo proprietario che non è destinatario della misura nella veste di indagato

  • art. 364 cod. proc. pen.

    Norma prevista per la procedura di sequestro probatorio; richiamata congiuntamente all'art. 356 per precisare ambito di applicazione dell'avviso al soggetto sottoposto ad indagine

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di dettaglio sulle formalità durante i sequestri probatori; la Corte osserva che le nullità relative alla sua violazione non possono essere eccepite da chi non ha interesse diretto alla tutela della disposizione (es. terzo proprietario)

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Rinvio applicativo delle regole sul sequestro preventivo al sequestro probatorio per alcuni profili; chiarisce la legittimazione del terzo a partecipare al riesame ma non l'estensione automatica di tutte le garanzie/posizioni processuali dell'indagato

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le nullità non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata; usata per affermare l'inidoneità della censura formulata dal terzo

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regolamenta le ordinanze in materia di sequestro preventivo; per effetto del rinvio di cui all'art. 257, la disciplina è riferita anche al sequestro probatorio

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la Corte ne trae il principio che non sono deducibili vizi di motivazione salvo che configurino vera violazione di legge

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Elenca le ipotesi di gravame per le quali è possibile chiedere la cassazione: errores in iudicando o in procedendo e vizi di motivazione solo se si tratta di totale mancanza o mera apparenza dell'apparato argomentativo; la Corte ha applicato questi limiti per dichiarare inammissibili le doglianze sul contenuto motivazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso infondato, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata per liquidare euro 3000 a carico del ricorrente

  • art. 110 e art. 648 cod. pen.

    Riferimento ai reati imputati (concorso nel reato e ricettazione) rispetto alla pertinenza dei beni sequestrati; contestazione originaria concernente la natura del reato cui i beni sarebbero pertinenti

Massime di principio

  • Il diritto di essere avvisati della facoltà di difensore di fiducia, in caso di sequestro probatorio, riguarda specificamente la persona sottoposta alle indagini se presente; un terzo proprietario non può invocare automaticamente quella formalità come vizio in sua tutela
  • Il terzo proprietario ha legittimazione a partecipare al riesame ma non gode automaticamente di tutte le posizioni processuali dell'indagato; le nullità volte a proteggere l'indagato potrebbero non essere rilevabili dal terzo quando manchi un interesse diretto
  • In Cassazione le censure sulla motivazione sono ammesse solo se configurano violazione di legge o una assoluta carenza motivazionale che renda incomprensibile il ragionamento del giudice; contestazioni di merito sull'adeguatezza logica della motivazione sono spesso inammissibili
  • Per contrastare efficacemente un sequestro probatorio, il terzo proprietario deve produrre elementi probatori concreti e specifici sull'origine lecita del bene e, se possibile, sollevare tempestivamente le questioni procedurali cui ha interesse diretto
  • Quando si contesta la provenienza illecita di un bene sulla base di elementi tecnici (es. manomissione di codici identificativi), è essenziale predisporre per tempo perizie tecniche e prove documentali che possano essere valutate nel corso del riesame e del successivo giudizio

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