Sentenza n. 4949/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, -del risultato della prova scritta sostenuta il 13/12/2022, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29.9.2022, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il voto complessivo di 9,670; -della graduatoria stilata a seguito della prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente il 12 gennaio 2026 circa la volontà di non proseguire il giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'esito della prova scritta né della graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, con attribuzione del voto complessivo di 9,670, e relativa graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il risultato della prova scritta sostenuta il 13 dicembre 2022 nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, contestando l'attribuzione del voto complessivo di 9,670 e la graduatoria conseguentemente formata, nella quale risultava collocato al posto n. 549. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti né ulteriori motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta l'improcedibilità del ricorso, quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda principale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame dei vizi dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
- La regolazione delle spese, in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, può essere disposta mediante compensazione tra le parti.
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