Ordinanza n. 723/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 giugno 2025, n. 2311, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 giugno 2025, n. 2311, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il Comune di Sesto San Giovanni ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 giugno 2025, n. 2311, passata in giudicato, nei confronti di società private e della Regione Lombardia. Nessuna delle parti intimate si è costituita, sebbene il ricorso fosse stato notificato telematicamente. Il TAR ha ritenuto necessario ordinare al Comune di rinnovare la notificazione del ricorso alle parti private intimate tramite ufficiale giudiziario. Inoltre, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato una possibile questione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, poiché la domanda sembrerebbe diretta a ottenere una condanna pecuniaria e/o l’esecuzione di un facere infungibile a carico di soggetti privati non esercenti un pubblico servizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né sul rito, né sul merito, né sulle spese. Ha disposto che il Comune notifichi nuovamente il ricorso alle parti private intimate mediante ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositi le prove delle notifiche entro i dieci giorni successivi al perfezionamento dell’ultima notifica, a pena di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha inoltre segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità dell’azione di ottemperanza per l’oggetto della domanda, riferito a una condanna pecuniaria e/o a un facere infungibile nei confronti di privati non esercenti un pubblico servizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 25 c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe con riguardo al domicilio del Comune ricorrente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie la possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando le parti intimate non si costituiscono nonostante una notificazione telematica, il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione mediante ufficiale giudiziario, fissando un termine per l’adempimento e un ulteriore termine per il deposito delle relative prove, con previsione dell’improcedibilità in caso di inosservanza.
- Il giudizio di ottemperanza può essere prospettato come inammissibile quando la domanda richieda una condanna pecuniaria e/o l’esecuzione di un facere infungibile nei confronti di soggetti privati non esercenti un pubblico servizio.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d’ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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