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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42676/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 21/02/2023 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria (multa di 13.050 euro) formulata da Dano Ervin, sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente invocava la sospensione in quanto era stata disposta l'ammissione alla misura alternativa e sussistevano condizioni economiche disagiate tali da giustificare la sospensione in attesa dell'eventuale estinzione della pena pecuniaria in caso di esito positivo della prova (art. 47, comma 12, ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato per incompetenza del giudice adito e per mancanza di interesse del ricorrente, ritenendo la posizione soggettiva del condannato solo una mera aspettativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errate entrambe le ragioni del provvedimento impugnato. Ha affermato che spetta al Tribunale di sorveglianza la competenza funzionale anche per le richieste cautelari volte alla sospensione della pena pecuniaria quando connessa all'affidamento in prova (consolidata giurisprudenza: Sez.1, n.12775/2019 e Sez.1, n.18720/2017). Ha inoltre stabilito che l'interesse alla sospensione va valutato al momento della richiesta di pagamento della pena pecuniaria e non al momento della cessazione dell'affidamento; nel caso concreto l'istanza era stata proposta dopo l'ammissione alla prova e dopo la notificazione della cartella esattoriale, quindi l'interesse esisteva. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trento, che dovrà attenersi ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    "l'esito del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata riscossa"

    Attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a dichiarare l'estinzione della pena pecuniaria in caso di esito positivo della misura alternativa quando ricorrano disagiate condizioni economiche; tale competenza si estende anche alle misure cautelari/provvisorie dirette ad anticipare l'effetto dell'eventuale estinzione

  • art. 678 cod. proc. pen.

    La formulazione "aperta" delle attribuzioni del tribunale di sorveglianza è interpretata dalla giurisprudenza nel senso di attribuire al medesimo giudice la competenza esclusiva ed inderogabile anche sulle istanze cautelari connesse all'esecuzione della misura alternativa e alla pena pecuniaria

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n.12775 del 06/03/2019, De Vanna)

    Conferma che, in tema di esecuzione della pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva, il tribunale di sorveglianza è competente (e non il giudice dell'esecuzione) a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria quando il condannato abbia chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale; le istanze cautelari seguono la medesima competenza del merito

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n.18720 del 12/12/2017, Albertin)

    Conforme al principio della continuità delle attribuzioni cautelari e di merito al tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative e pene pecuniarie

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla sospensione cautelare della pena pecuniaria connessa a un affidamento in prova spetta al Tribunale di sorveglianza, non al giudice dell'esecuzione; le istanze cautelari devono seguire la stessa competenza del merito
  • L'interesse alla sospensione della pena pecuniaria va valutato rispetto al momento in cui viene richiesta l'esecuzione o viene notificata la cartella esattoriale, non al momento della conclusione della misura alternativa
  • La sussistenza di disagiate condizioni economiche del condannato, ove dimostrata, legittima la richiesta di sospensione in via cautelare in attesa dell'esito dell'affidamento in prova; il provvedimento sospensivo è temporaneo e cessa se la misura alternativa ha esito negativo
  • La tutela cautelare non è preclusa dalla mancata prognosi favorevole sull'esito della prova: non è necessario attendere l'esito della messa alla prova per valutare l'istanza cautelare
  • In caso di decisione favorevole al ricorrente la questione di merito sull'estinzione della pena pecuniaria resta riservata al Tribunale di sorveglianza, che dovrà esaminare separatamente la domanda sostanziale

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