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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20245/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2011, fondato sull'applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo regolarmente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale e rilevando che la società si era limitata a contestare il metodo di accertamento senza fornire documentazione idonea a giustificare lo scostamento dagli standard. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 62-bis d.l. 331/1993, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato l'applicabilità dello studio di settore specifico e del cluster indicato, fondando l'accertamento solo sullo scostamento; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare l'anno 2010, che avrebbe reso congruo quel periodo; (3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla asserita nullità radicale dell'avviso per non avere l'Ufficio considerato le circostanze dedotte dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la questione sull'applicabilità concreta dello standard e sul cluster sarebbe stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, formulata in modo generico; infondato nella parte in cui pretendeva ulteriori elementi indiziari oltre al significativo scostamento percentuale dallo standard, poiché negli accertamenti da studi di settore, in presenza di contraddittorio, è sufficiente la dimostrazione dell'applicabilità dello standard e della grave incongruenza tra dichiarato e accertato, con specifica confutazione delle deduzioni del contribuente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché la dedotta decadenza relativa all'anno 2010 era irrilevante rispetto all'accertamento dell'anno 2011; il terzo perché denunciava come vizio motivazionale una questione che attiene invece a profili di diritto. La Corte ha inoltre applicato il principio della doppia conforme e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per delimitare l'onere della prova negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore; nel caso concreto la società non ha assolto l'onere di contestare tempestivamente e specificamente l'applicabilità dello standard

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro della motivazione della decisione tributaria

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427

    richiamato quale base normativa degli studi di settore

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427

    "gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ... ovvero dagli studi di settore"

    consente l'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare e richiede la sussistenza di gravi incongruenze

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come disciplina degli accertamenti induttivi rispetto alla quale gli studi di settore operano come strumento alternativo

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione agli accertamenti IVA

  • art. 10, comma 1, l. 8 maggio 1998, n. 146

    richiamato per confermare, anche dopo le modifiche normative, la necessità della grave incongruenza

  • art. 1, comma 23, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    considerato privo di portata innovativa rispetto al presupposto della grave incongruenza e di mera funzione di coordinamento/simplificazione normativa

  • art. 54, comma 3-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato nel delineare l'applicabilità delle regole sul ricorso per cassazione al processo tributario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per il vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; applicabile nei limiti previsti per la doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il limite al sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in vista della camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, quando sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard utilizzato e la grave incongruenza tra i dati dichiarati e quelli stimati, oltre a confutare le deduzioni difensive già svolte in sede procedimentale.
  • Lo scostamento significativo rispetto agli standards di settore, se idoneo a integrare la "grave incongruenza", può costituire base sufficiente dell'accertamento senza necessità di ulteriori elementi indiziari autonomi.
  • Le contestazioni relative all'individuazione dello studio di settore applicabile o del cluster di riferimento devono essere specifiche e tempestive nel merito; la loro proposizione per la prima volta in cassazione comporta inammissibilità per novità.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti della doppia conforme quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado per le stesse ragioni di fatto e la parte non dimostra la diversità delle basi argomentative.
  • Una dedotta decadenza dell'Amministrazione riferita a un annualità diversa da quella oggetto dell'accertamento non è di per sé idonea a infirmare la legittimità dell'atto riferito all'annualità effettivamente accertata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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