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Sentenza

Sentenza n. 2681/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 858 dell’11 luglio 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 858, depositata l’11 luglio 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e disposto il pagamento di 1.500 euro mediante buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione e spese di lite. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del titolo. La sentenza era stata notificata all’amministrazione scolastica il 20 agosto 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni; l’amministrazione, costituitasi, non ha allegato l’avvenuto pagamento né altri fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo di condanna pecuniaria è passato in giudicato, che sono state rispettate le formalità di notificazione e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Non risultando provato il pagamento né dedotti fatti estintivi o modificativi, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la Carta del docente e accreditandovi l’importo stabilito per gli anni scolastici 2021/2022-2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché spese e accessori dovuti in base al titolo. Ha assegnato 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento, previa istanza della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni e riferire al TAR. Ha condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in 550 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 20/8/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione scolastica debitrice consente di procedere all’ottemperanza della condanna pecuniaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Sugli importi dovuti in esecuzione del giudicato spettano interessi o rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 93 c.p.c.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    La distrazione delle spese può essere disposta in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari, secondo il rinvio del c.p.a. alla disciplina processualcivilistica.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a un giudicato che impone una condanna pecuniaria, il ricorso è fondato quando il titolo è passato in giudicato, sono state rispettate le formalità di notificazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice, senza che questa provi l’avvenuto pagamento o deduca fatti modificativi o estintivi del credito.
  • Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento, previa istanza della parte interessata.
  • L’esecuzione di un giudicato che riconosce il diritto alla Carta del docente comprende il rilascio della Carta e l’accredito degli importi dovuti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione, nei termini stabiliti dal titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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