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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33705/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito imponibile ricostruito sinteticamente sulla base del possesso di due autoveicoli, di un'abitazione principale e di spese per incrementi patrimoniali. La contribuente impugnava l'atto deducendone la nullità/inesistenza per vizi della notifica. In particolare contestava la ritualità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che mancasse la prova della regolare spedizione della raccomandata informativa e che l'avviso di ricevimento prodotto fosse privo di elementi essenziali (firma, data, indicazione dell'ufficio postale, collegamento certo con la raccomandata spedita), oltre a non contenere l'indicazione della natura dell'atto notificato. In subordine deduceva omesso esame di un fatto decisivo, relativo a un precedente invio postale non andato a buon fine, che secondo la ricorrente smentiva la presunta correttezza dell'iter notificatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse errato nel considerare regolare la notifica nonostante l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa fosse sostanzialmente in bianco e recasse soltanto il timbro postale e l'attestazione di compiuta giacenza. Secondo la Corte, tali carenze non consentivano di stabilire il necessario collegamento tra l'avviso e il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., né di verificare che l'atto impositivo fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità della destinataria. È stato ritenuto irrilevante, perché privo di efficacia privilegiata ratione temporis, l'attestato del licenziatario di posta privata prodotto in appello. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa quale parte integrante della relazione di notifica, idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento e la conoscibilità dell'atto.

  • art. 8 L. 890/1982

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina della notificazione a mezzo posta; la Corte, nel decidere, valorizza la necessità della prova documentale della fase finale della notificazione.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività rispetto al termine di impugnazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura di violazione di legge e dei criteri di decisione del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove prodotte in giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla valutazione probatoria degli atti di notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova dell'avvenuta notificazione e il relativo onere probatorio in capo all'Amministrazione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere efficacia di prova legale all'avviso di ricevimento privo di sottoscrizione e di elementi identificativi sufficienti.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'avviso di ricevimento avrebbe dovuto contenere l'indicazione della natura dell'atto notificato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso, formulato come violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Base del secondo motivo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., quando il destinatario sia temporaneamente irreperibile, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce elemento essenziale della prova del perfezionamento della notifica e deve consentire il collegamento certo con la specifica notificazione effettuata.
  • Un avviso di ricevimento privo di dati identificativi essenziali e sostanzialmente incompleto non consente di verificare se la notifica si sia conclusa ritualmente e se l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La mera attestazione di compiuta giacenza o il solo timbro postale non bastano, da soli, a dimostrare il perfezionamento della notificazione se mancano gli elementi necessari a riferire quel documento al concreto procedimento notificatorio.
  • Ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione, l'Amministrazione che eccepisca la tardività deve dimostrare con idonea documentazione la rituale notifica dell'atto presupposto.
  • Documenti prodotti in giudizio che, ratione temporis, non abbiano efficacia privilegiata non possono supplire alla mancanza della prova legale del corretto perfezionamento della notifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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