Sentenza del 05/11/2019 n. 28346 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle accise sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati nel periodo 2008-2012, nonché le relative sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, ma la sentenza impugnata presentava una motivazione assolutamente carente: descriveva un contenzioso diverso, indicava erroneamente la sola I. s.c.ar.l. quale appellante e ometteva di esaminare i motivi degli appelli principale e incidentale. CVA ha quindi dedotto la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; l'Agenzia ha formulato una censura analoga per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale di CVA e l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata per nullità derivante dalla mancanza assoluta di motivazione e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito la debenza delle accise o delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti dalle parti. L'omessa decisione sui motivi di impugnazione può determinare la nullità della sentenza.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione effettiva e riferita alla controversia concretamente decisa. Una motivazione apparente o riferita a un diverso giudizio equivale, in sostanza, a mancanza assoluta di motivazione.
Art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiede l'esposizione concisa dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione; il suo mancato rispetto contribuisce a configurare una motivazione meramente apparente.
Art. 36, comma 2, nn. 4 e 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario impone l'indicazione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi di fatto e di diritto della decisione. La totale omissione di tali elementi rende nulla la sentenza.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria è nulla quando la motivazione è solo apparente, è riferita a una causa diversa oppure non esamina i motivi di ricorso o di appello effettivamente proposti.
- Il giudice deve confrontarsi con le domande, le eccezioni e i motivi di tutte le parti; l'omessa pronuncia sui motivi principali o incidentali non può essere sanata da un generico richiamo alla decisione precedente.
- In presenza di un vizio motivazionale assoluto, la Corte di cassazione normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, senza decidere direttamente la questione tributaria sostanziale.
- Il rinvio comporta un nuovo esame da parte di una diversa composizione del giudice indicato, che dovrà pronunciarsi sui motivi effettivamente dedotti e motivare specificamente anche sulle spese.
- L'accoglimento del ricorso per vizio processuale non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto nel merito: in questo caso la questione sull'obbligo di pagamento delle accise e sulle sanzioni resta da decidere.
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