Corte di giustizia, Sentenza C-338/17
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 luglio 2018. — Virginie Marie Gabrielle Guigo contro Fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 3 e 4 – Presa a carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti dei lavoratori subordinati – Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia – Esclusione dei diritti salariali sorti più di tre mesi prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza. — Causa C-338/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato una normativa bulgara che limitava la garanzia dei crediti retributivi ai lavoratori cessati nei tre mesi precedenti l’iscrizione della sentenza di apertura dell’insolvenza. Ha stabilito che tale limitazione rientra nella facoltà concessa agli Stati membri dalla direttiva 2008/94, che consente di circoscrivere la presa a carico dell’organismo di garanzia entro certi limiti temporali. Poiché la risposta alla prima questione è stata positiva per lo Stato membro, la Corte non ha affrontato le ulteriori questioni sul termine di decadenza di due mesi e sulla Carta.
Tutela dei crediti salariali in caso di insolvenza: compatibilità con la direttiva 2008/94 di una norma nazionale che esclude i lavoratori cessati oltre tre mesi prima dell'iscrizione della sentenza di apertura della procedura.
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/94/CE, in particolare gli articoli 3 e 4, osti a una normativa nazionale che limita la garanzia dei crediti salariali ai soli lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nei tre mesi precedenti la trascrizione della sentenza di apertura dell’insolvenza, escludendo in modo automatico e assoluto i rapporti cessati prima di tale periodo; e, connessamente, se siano compatibili con il diritto UE il termine di due mesi per presentare la domanda al fondo di garanzia, il principio di equivalenza/effettività/proporzionalità e l’articolo 20 della Carta.
Principio di diritto
La direttiva 2008/94/CE non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito della facoltà degli Stati membri di delimitare l’intervento dell’organismo di garanzia, escluda dal pagamento i crediti salariali dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato più di tre mesi prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, purché resti rispettato il livello minimo di tutela previsto dalla direttiva. La Corte ha quindi ritenuto legittima la limitazione temporale prevista dal diritto bulgaro e, assorbite le altre questioni, non ha esaminato i profili relativi al termine di due mesi, alla Carta e ai principi di equivalenza, effettività e proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 151 e 153 TFUE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2008/94/CE
- Articoli 1, 3, 4 e 12 della direttiva 2008/94/CE
Tutela dei crediti salariali in caso di insolvenza e limite temporale nazionale
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. La controversia opponeva una lavoratrice al fondo bulgaro di garanzia, che aveva negato la copertura di crediti salariali non pagati.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Guigo aveva lavorato per Evrosilex OOD dal 29 giugno 2007 al 14 maggio 2012. Con sentenza del 26 giugno 2013 il giudice del lavoro di Varna aveva riconosciuto diversi crediti retributivi e un’indennità di cessazione del rapporto. Successivamente, con sentenza del 18 dicembre 2013, fu aperta la procedura di insolvenza nei confronti della società e la sentenza venne iscritta nel registro delle imprese lo stesso giorno.
Nel 2016 la lavoratrice presentò domanda al Fondo di garanzia per ottenere il pagamento dei crediti non soddisfatti. Il Fondo respinse la richiesta richiamando la legge bulgara sulla tutela dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25. Il giudice amministrativo di primo grado respinse il ricorso e la causa giunse in cassazione alla Corte suprema amministrativa.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/94/CE, che ha codificato la direttiva 80/987/CEE. In particolare:
- l’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire, tramite organismi di garanzia, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati;
- l’articolo 4 consente agli Stati membri di limitare l’obbligo di pagamento, fissando un periodo che non può essere inferiore a tre mesi di retribuzioni;
- l’articolo 12 consente alcune esclusioni o riduzioni per evitare abusi o in presenza di particolari legami tra lavoratore e datore di lavoro.
Sul piano interno, la legge bulgara prevedeva che il diritto alla garanzia sorgesse alla data di trascrizione della sentenza di apertura dell’insolvenza e che potessero beneficiare della tutela i soli rapporti cessati nei tre mesi precedenti tale data. Inoltre, la domanda al fondo doveva essere presentata entro due mesi dalla trascrizione della sentenza.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se fosse compatibile con la direttiva 2008/94 la scelta di escludere i lavoratori il cui rapporto si era cessato da più di tre mesi prima dell’apertura dell’insolvenza;
- se il termine di due mesi per la domanda al fondo fosse compatibile con i principi di autonomia procedurale, equivalenza, effettività e proporzionalità;
- se la disciplina producesse una discriminazione contraria all’articolo 20 della Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricondotto l’analisi esclusivamente alla direttiva 2008/94, rilevando che essa, fondata sull’attuale articolo 153 TFUE e orientata agli obiettivi dell’articolo 151 TFUE, mira a garantire una tutela minima ai lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
La Corte ha ricordato che la direttiva lascia agli Stati membri un margine di manovra per limitare la garanzia, sia mediante la determinazione di un periodo di riferimento sia mediante l’individuazione di un periodo minimo di retribuzione coperto. Tali facoltà devono essere interpretate restrittivamente, ma senza svuotarne la portata.
Nel caso di specie, il diritto bulgaro fissava come data di riferimento la trascrizione della sentenza di apertura dell’insolvenza e limitava la garanzia ai rapporti cessati nei tre mesi precedenti. Secondo la Corte, questa scelta rientra nella facoltà riconosciuta dall’articolo 4 della direttiva, perché i lavoratori esclusi non vantano crediti retributivi non pagati relativi ai tre mesi immediatamente precedenti la data di riferimento che la direttiva impone di salvaguardare come tutela minima.
Decisione
La Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/94/CE non osta a una normativa nazionale come quella bulgara, che non garantisce i diritti salariali dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato più di tre mesi prima della trascrizione della sentenza di apertura della procedura di insolvenza.
Poiché la risposta alla prima questione era risolutiva, la Corte ha ritenuto di non dover esaminare le questioni relative al termine di due mesi, alla Carta e agli altri principi invocati.
Principio affermato
Gli Stati membri possono, nell’ambito dell’articolo 4 della direttiva 2008/94/CE, limitare la garanzia dei crediti salariali nei confronti dell’organismo di protezione ai soli lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro i tre mesi precedenti la data di riferimento collegata all’apertura dell’insolvenza, senza violare il livello minimo di tutela garantito dal diritto dell’Unione.
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