Sentenza n. 1109/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 26.2.2025, n. 46.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 26 febbraio 2025, n. 46, quanto al pagamento delle spese di giudizio distratte al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori, e disposto il rimborso delle spese di lite per 1.030 euro, oltre accessori, con distrazione al difensore. Il Ministero ha prodotto un foglio Excel da cui risultava l'accredito dei 500 euro per l'annualità 2022/2023; la docente non ha contestato specificamente tale pagamento e ha sostenuto genericamente che esso riguardasse un'altra annualità. Il difensore ha invece dedotto l'inottemperanza quanto alle spese legali, non pagate nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda della docente, poiché il pagamento dei 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, attestato dal Ministero, non è stato specificamente contestato. Ha accolto la domanda del difensore antistatario: in assenza di contestazioni ministeriali sul mancato pagamento e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni le spese liquidate nel giudizio presupposto, pari a 1.030 euro oltre accessori di legge. In caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Direzione generale indicata in sentenza dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella somma di euro 1.030,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario avv. Diana.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del pagamento entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la contestazione dell'avvenuto adempimento deve essere specifica: in mancanza di una contestazione puntuale dell'imputazione del pagamento attestata dall'amministrazione, può dichiararsi cessata la materia del contendere per la relativa obbligazione.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non essendovi contestazioni dell'amministrazione sull'inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Come è indicizzato
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