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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34411/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un soggetto che si diceva subentrato, quale erede del precedente affittuario di un fondo rustico, nel contratto di affitto agrario relativo a un terreno sito in Sant’Antimo. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle indennità previste dall’art. 17, comma 2, della L. n. 865/1971 e dall’art. 50 della L. n. 203/1982, oltre alla condanna dei comproprietari del fondo al pagamento dei relativi importi, sostenendo di essere stato spossessato del fondo per effetto dell’esecuzione di opere edili. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per la successione nel contratto di affitto e, conseguentemente, per le indennità richieste. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per asserito vizio di costituzione del collegio, per divergenza tra intestazione ed epigrafe/dispositivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse male inteso la censura sul subentro dell’erede nel contratto di affitto; 3) violazione dell’art. 49 L. n. 203/1982, sostenendosi che per il subentro fosse sufficiente la qualità di erede e di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, anche se riferita a fondi diversi da quello affittato; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse pronunciato sulla scadenza del rapporto senza domanda di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché non specificamente confrontato con la ratio della decisione impugnata e privo di una critica idonea a evidenziare un concreto vizio di costituzione del giudice; il secondo motivo, per difetto di autosufficienza e mancata esposizione sommaria dei fatti processuali rilevanti; il terzo motivo, perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il subentro dell’erede nel contratto di affitto agrario richiede la prova cumulativa di tutti i presupposti di legge, inclusa l’effettiva attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius al momento dell’apertura della successione; il quarto motivo, perché infondato, avendo i giudici di merito non già pronunciato autonomamente sulla cessazione del rapporto, ma solo escluso la sussistenza di un valido rapporto di affitto in capo al de cuius quale elemento costitutivo della pretesa successione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. La Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di controversia agraria.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, L. 22 ottobre 1971, n. 865

    norma invocata a fondamento della pretesa indennitaria per lo spossessamento del fondo

  • art. 50 L. 3 maggio 1982, n. 203

    norma invocata per chiedere le indennità connesse alla cessazione o lesione del rapporto agrario

  • art. 49 L. 3 maggio 1982, n. 203

    il subentro dell'erede nel contratto di affitto agrario richiede la dimostrazione di tutti i presupposti legali, non essendo sufficiente la sola qualità di erede e di coltivatore diretto o imprenditore agricolo

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di costituzione del collegio giudicante

  • art. 525, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di costituzione del collegio giudicante

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l'inammissibilità del motivo deriva dal difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; il 'non motivo' è inammissibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto per denunciare violazione di legge in relazione al subentro nell'affitto agrario

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto per la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non offre argomenti per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito non ha deciso ultra petita ma ha solo escluso un presupposto della domanda

  • art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    viene richiamato per l'attuale qualificazione dell'imprenditore agricolo professionale, in luogo dell'imprenditore agricolo a titolo principale

  • art. 7, comma 2, L. 3 maggio 1982, n. 203

    menzionato quale ipotesi di soggetti equiparati ai coltivatori diretti ai fini del subentro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile alle controversie agrarie oggetto del giudizio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata: se si limita ad affermazioni apodittiche o non si confronta con la motivazione della sentenza, è inammissibile come 'non motivo'.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede la precisa indicazione del fatto processuale e della statuizione impugnata; senza una compiuta esposizione del contenuto degli atti rilevanti, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • In tema di affitto agrario, il subentro dell'erede dell'affittuario non discende automaticamente dalla sola qualità di erede e dalla sola qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo: occorre la prova di tutti i presupposti previsti dalla disciplina speciale, incluso l'effettivo esercizio dell'attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius al momento dell'apertura della successione.
  • Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, nel rigettare la domanda, si limiti a negare uno dei suoi presupposti costitutivi, senza pronunciare autonomamente su una questione diversa o ulteriore non devoluta dalle parti.
  • Quando un orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato, il motivo di ricorso che ne solleciti il superamento deve offrire argomenti seri e specifici per una rimeditazione; in difetto, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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