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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31461/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente ha depositato un atto indicato come ricorso per ottenere la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione, ma il contenuto dell'atto mirava sostanzialmente a contestare il precedente provvedimento di legittimità. In particolare, lamentava: la pretesa illegittimità della forma dell'ordinanza, che a suo dire sarebbe utilizzabile solo in caso di inammissibilità di tutti i ricorsi; l'erronea interpretazione dell'art. 82 disp. att. c.p.c. in relazione al ricorso incidentale; l'erronea qualificazione come temeraria dell'azione rescissoria proposta. L'atto non risultava notificato alle controparti intimate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione, oltre a essere diretta in sostanza a riesaminare un giudizio di cassazione già definito, non era stata notificata come prescritto dall'art. 330 c.p.c. Ha inoltre escluso che l'atto potesse essere qualificato come istanza di correzione di errore materiale, poiché denunciava errori di giudizio e non meri errori materiali. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La mancata notificazione del ricorso per cassazione integra un vizio che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale con decisione nei termini previsti dalla disciplina del procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    La ricorrente ne contestava l'interpretazione nel precedente giudizio, ma nel presente provvedimento la Corte non entra nel merito di tale censura, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti; il difetto di notificazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, assimilabile alle conseguenze dell'inesistenza giuridica della notificazione.
  • Un atto che, pur qualificato come istanza di correzione di errore materiale, contenga censure attinenti al merito o alla validità del precedente giudizio non è riconducibile alla correzione di errore materiale ed è quindi soggetto alle regole proprie dell'impugnazione.
  • La censura diretta a rivalutare un provvedimento di cassazione già definito non può essere veicolata tramite un atto privo dei requisiti processuali dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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