Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21518/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura aperta indetta per la fornitura del servizio luce e servizi connessi. Dopo l'esclusione disposta dalla stazione appaltante ai sensi della disciplina sui requisiti di partecipazione, il provvedimento fu impugnato davanti al giudice amministrativo, ma il ricorso venne respinto sia in primo grado sia in appello. Successivamente la società esclusa propose revocazione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la sentenza d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e che tale omissione integrasse errore di fatto revocatorio. Il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile la revocazione, ritenendo che la questione del rinvio fosse stata già esaminata e motivatamente disattesa, e che l'eventuale errore denunciato attenesse a valutazioni di merito, non censurabili con revocazione. Con il ricorso per cassazione la società dedusse, in sintesi, violazione dei limiti esterni della giurisdizione: da un lato, perché il giudice amministrativo avrebbe omesso di rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia pur in presenza di un dubbio interpretativo del diritto UE; dall'altro, perché avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la revocazione, omettendo di rilevare l'errore di fatto e negando così tutela effettiva. In via subordinata, la ricorrente chiese anche un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non investivano i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma miravano in sostanza a contestare il merito della valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla ricorrenza dei presupposti della revocazione e sull'opportunità del rinvio pregiudiziale. Poiché il Consiglio di Stato aveva esaminato la richiesta di rinvio e l'aveva motivatamente respinta, non era configurabile né omissione di pronuncia né errore revocatorio rilevante in sede di revocazione. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ottavo comma; ultimo comma

    il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare il merito della valutazione del giudice amministrativo

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso in cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato solo nei casi di difetto di giurisdizione o di eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 106 c.p.a.

    disciplina la revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato; l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un punto non controverso e non motivato

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione all'obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di disporre il rinvio pregiudiziale nei casi previsti

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    richiamato come parametro di leale cooperazione e corretta applicazione del diritto dell'Unione

  • art. 19, paragrafo 1, TUE

    richiamato quale parametro relativo al sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione

  • art. 6, par. 1, CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto a un processo equo

  • art. 13 CEDU

    invocato dalla ricorrente in tema di diritto a un ricorso effettivo

  • art. 45, par. 2, direttiva 2004/18/CE

    norma eurounitaria sulla quale era stata prospettata la questione interpretativa relativa ai requisiti di esclusione dalle gare

  • art. 38, comma 1, lettere c) ed f), d.lgs. n. 163 del 2006

    norme nazionali di recepimento richiamate come oggetto del dubbio interpretativo sulla causa di esclusione

  • art. 38, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 163 del 2006

    base normativa del provvedimento di esclusione dalla gara

  • art. 45 del d.lgs. n. 231 del 2001

    misura interdittiva richiamata nel contesto dei fatti che hanno inciso sulla posizione dell'impresa

  • art. 32, comma 8, d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014

    misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio richiamate nei fatti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. quando, sotto la veste del difetto di giurisdizione, si deduca in realtà un errore di valutazione del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti della revocazione.
  • L'errore revocatorio è configurabile solo come svista percettiva su un fatto non controverso e non già come errore di giudizio, interpretazione o motivazione della decisione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, se già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di ultima istanza, non integra omissione di pronuncia deducibile come errore revocatorio.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale al giudice UE non determina, di per sé, un vizio di giurisdizione censurabile in cassazione quando la doglianza mira solo a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice nazionale.
  • Il giudice di ultima istanza può astenersi dal rinvio pregiudiziale anche in presenza di una questione prospettata dalle parti, ove ritenga insussistenti i presupposti per rimetterla alla Corte di giustizia, e tale valutazione appartiene al merito della decisione, non ai limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.