Cassazione Penale, Sentenza n. 25845/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona (12/04/2023) lamentando violazione di legge per non aver aumentato la pena ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen., nonostante il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) fosse stato commesso in danno di piu' pubblici ufficiali. I fatti accertati rilevavano che, durante un controllo in casa richiesto dai genitori, l'imputato aveva tentato di picchiare la madre e poi aggredito i carabinieri intervenuti, colpendo l'appuntato Beniamino Tuccillo con un pugno al petto e il brigadiere Sacco con un calcio; i militari non avevano riportato lesioni refertate. Il Tribunale aveva condannato l'imputato a sei mesi di reclusione applicando le circostanze attenuanti generiche ma senza applicare il principio del concorso formale tra reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto errata la determinazione della pena da parte del Tribunale per avere omesso di valutare il concorso formale di reati ex art. 81, primo comma, cod. pen., posto che la condotta manifestava consapevole determinazione dell'imputato a colpire ciascuno dei pubblici ufficiali intervenuti, integrando quindi piu' reati di resistenza in concorso formale come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita' (Sez. U., n. 40981/2018, Apolloni). Per tali ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La norma punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte sottolinea che l'interesse protetto e' il regolare funzionamento della pubblica amministrazione e che la condotta di opposizione-offesa puo' ricadere su ciascun pubblico ufficiale presente
art. 81, primo comma, cod. pen.
Applicabile il concorso formale di reati quando, nel medesimo contesto fattuale, l'agente usa violenza o minaccia per opporsi a piu' pubblici ufficiali; comporta aumento della pena rispetto a un'unica fattispecie
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la resistenza commessa contro piu' pubblici ufficiali integra concorso formale ex art. 81, comma primo
Massime di principio
- Quando in un unico episodio l'imputato usa violenza o minaccia contro piu' pubblici ufficiali si configura il concorso formale di reati (art. 81, 1° comma) e va valutato un aumento di pena rispetto a un'unica fattispecie
- Il giudice deve esaminare non solo l'atto di opposizione nel suo complesso ma anche la direzione intenzionale dell'azione verso ciascun pubblico ufficiale: azioni dirette e distinte verso piu' agenti giustificano il concorso formale
- L'assenza di lesioni refertate non esclude la responsabilita' per resistenza: rileva la condotta di opposizione-offesa e l'oggetto materiale (il pubblico ufficiale agente)
- Se il giudice di merito omette di applicare il concorso formale, la Corte di legittimita' puo' annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuova dosimetria
- La difesa puo' tentare di sostenere l'esistenza di un'unica condotta unitaria solo dimostrando che l'azione non era diretta in modo consapevole e distinto verso ciascun pubblico ufficiale o che l'interesse protetto non risulta pluralizzato nella fattispecie
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