Sentenza n. 3412/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 4393/2024 del 6 novembre 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4393/2024, recante condanna al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4393/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. Il titolo aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per le annualità indicate nella sentenza e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato, rilevando che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che non risultavano pagamenti, neppure parziali. L'assenza di contestazioni del Ministero sull'an e sul quantum del credito ha confermato la fondatezza della domanda. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può procedersi all'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un titolo giudiziale di condanna pecuniaria non contestato dall'amministrazione quanto all'an e al quantum e rimasto ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il compenso del commissario può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito.
Come è indicizzato
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