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Sentenza

Sentenza n. 1180/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento e la revoca del diniego – di cui alla determina prot. CDG.CDG SERV. TRAS. REGISTRO n. 17538 del 12 gennaio 2026, quest’ultima emessa in sede di riesame ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, e alla nota prot. CDG.ST VE. REGISTRO n. 1116736 del 22 dicembre 2025 – opposto alla domanda di accesso civico generalizzato dei ricorrenti prot. CDG.ST VE. REGISTRO n. 1111645 del 19 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202600416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso civico generalizzato e successiva conferma in sede di riesame, relativi agli stati di avanzamento lavori e ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’appalto per la variante stradale di San Vito di Cadore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società partecipata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto ad ANAS s.p.a., ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, di conoscere il numero degli stati di avanzamento lavori disposti e dei pagamenti effettuati in favore dell’impresa appaltatrice della variante stradale di San Vito di Cadore, nonché di ricevere copia della relativa documentazione. L’istanza era motivata dal ritardo nell’esecuzione dell’opera rispetto al termine contrattuale e alla previsione di fruibilità entro l’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. ANAS ha negato l’accesso sostenendo di non essere soggetta agli obblighi del d.lgs. 33/2013, in quanto interamente partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., società quotata. In sede di riesame, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b), ultimo periodo, e dell’art. 5, commi 2, 6 e 7, d.lgs. 33/2013, sostenendo che ANAS avrebbe natura sostanzialmente pubblica e sarebbe comunque assoggettata agli obblighi di trasparenza, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 976/2023 e 23452/2024 sulla natura pubblica sostanziale della società e sulla giurisdizione contabile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la disposizione dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013, interpretata nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato le società quotate e le società da esse partecipate, salvo il diverso caso in cui queste ultime siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche non per il tramite di società quotate. ANAS è interamente partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., qualificata come società quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016; pertanto, la disciplina sull’accesso civico generalizzato non è applicabile ad ANAS. Il giudice ha distinto tale questione da quella relativa alla giurisdizione della Corte dei conti: la permanenza del controllo contabile sulla società non implica l’assoggettamento agli obblighi di accesso civico generalizzato. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla natura sostanzialmente pubblica di ANAS non è quindi idoneo a superare la specifica esclusione prevista dall’art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Riconosce l’accesso civico generalizzato, ma la relativa disciplina opera nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito applicativo del decreto.

  • art. 5, commi 6 e 7, d.lgs. 33/2013

    Disciplina il procedimento di accesso civico generalizzato e il riesame del diniego da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

  • art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013

    “le società quotate come definite dall’art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. 175/2016 nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”

    Esclude dall’ambito di applicazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato le società quotate e le società da esse partecipate, salvo la specifica eccezione prevista dalla norma.

  • art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016

    “società quotate”: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati

    Fornisce la definizione normativa di società quotata rilevante ai fini dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013.

Massime di principio

  • La società interamente partecipata da una società quotata rientra, in linea generale, nell’esclusione dall’ambito applicativo dell’accesso civico generalizzato prevista dall’art. 2-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. 33/2013, salvo che sia controllata o partecipata da un’amministrazione pubblica non per il tramite di una società quotata.
  • La natura sostanzialmente pubblica di una società e la sottoposizione della stessa alla giurisdizione della Corte dei conti non comportano, di per sé, l’assoggettamento agli obblighi di accesso civico generalizzato: occorre verificare autonomamente l’ambito soggettivo definito dall’art. 2-bis d.lgs. 33/2013.
  • L’esclusione dall’accesso civico generalizzato prevista per le società partecipate da società quotate opera sulla base della struttura partecipativa prevista dalla legge e non viene superata dal richiamo a esigenze di trasparenza concernenti l’esecuzione di un appalto pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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