Sentenza del 06/03/2015 n. 4561 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IN GENERE - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Operazioni o atti volti esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale - Conseguenze - Imputazione in conto economico di minusvalenze - Configurabilità - Fattispecie relativa a benefici fiscali ottenuti con l'applicazione del metodo LIFO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento IRPEG relativo al 2002, contestando la legittimità del recupero fiscale e delle sanzioni. L'Amministrazione aveva rilevato che la società aveva imputato a conto economico una minusvalenza di circa 5,3 milioni di euro, ottenuta mediante una sequenza di operazioni su azioni della banca C.: riclassificazione dei titoli, acquisto di una nuova tranche a prezzo di mercato poco prima della rivendita a termine di un precedente pacchetto alla controllante e applicazione del metodo LIFO. Secondo l'Ufficio, l'operazione era priva di valide ragioni economiche autonome ed era stata strutturata essenzialmente per trasformare una potenziale plusvalenza in una minusvalenza fiscalmente deducibile, riducendo l'IRPEG dovuta. La società ha sostenuto, tra l'altro, che il metodo LIFO fosse legittimo, che l'operazione rientrasse in una strategia di investimento del gruppo, che non vi fosse preordinazione elusiva e che le sanzioni non fossero applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo il disconoscimento degli effetti fiscali dell'operazione ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, qualificandola come abuso del diritto perché caratterizzata da una combinazione di atti economicamente irrazionale e diretta principalmente al conseguimento di un vantaggio fiscale. La mera durata dell'investimento e il generico riferimento a una strategia di gruppo non sono stati considerati sufficienti a dimostrare valide ragioni economiche alternative. La Corte ha inoltre stabilito che, in tale contesto, le sanzioni amministrative sono applicabili quando la dichiarazione espone un reddito inferiore a quello accertato. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 25.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali
La norma è stata interpretata come espressione di un principio generale antielusivo: l'Amministrazione può neutralizzare gli effetti fiscali di operazioni formalmente valide ma prive di sostanza economica e principalmente finalizzate a ottenere un risparmio d'imposta indebito.
Art. 53 della Costituzione
È stato richiamato quale fondamento costituzionale del principio generale di contrasto all'abuso del diritto in materia tributaria.
Artt. 59, 61 e 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile
Le disposizioni riguardano i criteri di valutazione delle rimanenze e dei titoli. La Corte non ha escluso in astratto l'applicazione del metodo LIFO, ma ha ritenuto abusivo il suo utilizzo all'interno di una sequenza di operazioni predisposta strumentalmente per conseguire un vantaggio fiscale.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La disposizione è stata ritenuta sufficiente a fondare l'applicazione delle sanzioni quando il contribuente dichiara un imponibile inferiore o un'imposta inferiore a quella accertata, anche se la maggiore imposta deriva dal disconoscimento di un'operazione elusiva.
Art. 360 c.p.c.
È stato richiamato in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione e nullità della sentenza; tali censure sono state respinte dalla Corte.
Art. 112 c.p.c.
Le contestazioni relative a omessa pronuncia o ultrapetizione sono state ritenute infondate, poiché la Commissione tributaria regionale aveva esaminato gli elementi essenziali della controversia.
Massime di principio
- Un'operazione fiscalmente lecita nella forma può essere disconosciuta se, valutata nel suo complesso, appare priva di valide ragioni economiche e principalmente orientata a ottenere un vantaggio fiscale.
- L'Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo, la struttura artificiosa dell'operazione e il vantaggio fiscale; il contribuente deve invece indicare e documentare ragioni economiche concrete, non marginali o meramente teoriche.
- La legittimità astratta di un criterio contabile, come il metodo LIFO, non impedisce di contestarne l'uso strumentale quando sia inserito in una sequenza di operazioni costruita per generare una perdita o ridurre artificialmente il reddito imponibile.
- La durata dell'investimento, l'appartenenza a una strategia di gruppo o la natura formalmente negoziale delle operazioni non escludono l'abuso del diritto se la singola sequenza è economicamente irrazionale e produce un vantaggio fiscale sproporzionato o altrimenti non conseguibile.
- In presenza di un accertamento antielusivo fondato sulla normativa applicabile all'epoca, il disconoscimento del vantaggio può accompagnarsi all'applicazione delle sanzioni, qualora la dichiarazione abbia indicato un reddito o un'imposta inferiori a quelli accertati.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è necessario documentare ex ante le finalità commerciali, finanziarie o organizzative dell'operazione, la loro coerenza con la normale logica di mercato e l'assenza di alternative semplicemente finalizzate al risparmio fiscale.
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