Cassazione Civile, Ordinanza n. 03367/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per far accertare l’inesistenza di un diritto di passaggio esercitato sul fondo dell’attrice, con richiesta di cessazione dell’uso del passaggio e risarcimento del danno. Il convenuto rimase contumace in primo grado e la domanda fu accolta. In appello il soccombente dedusse principalmente di non aver mai ricevuto validamente la notificazione dell’atto di citazione introduttivo, sostenendo l’inefficacia della notificazione effettuata ex art. 140 c.p.c. per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa e per l’erronea indicazione dell’indirizzo, oltre a lamentare la nullità della citazione e degli atti conseguenti e l’erronea condanna alle spese. In cassazione propose quattro motivi: violazione delle norme sulla notificazione (artt. 139, 140, 148 e 156 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo relativo alla difformità dell’indirizzo e al modulo di ricevimento lasciato in bianco; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese; violazione degli artt. 156, 159 e 336 c.p.c. per omessa rilevazione della nullità della citazione e degli atti successivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, trattandoli congiuntamente, e ha conseguentemente rigettato anche gli ulteriori motivi, in quanto assorbiti dall’accertata regolarità della notificazione dell’atto introduttivo. Ha affermato che le attestazioni dell’agente postale nella notificazione a mezzo posta fanno fede fino a querela di falso e che, nel caso concreto, l’ufficiale/agente postale aveva comunque individuato l’abitazione del destinatario e compiuto le formalità previste dall’art. 140 c.p.c.; inoltre, l’eventuale inesatta indicazione dell’interno dell’abitazione è stata ritenuta irrilevante perché la residenza era comunque individuabile tramite via e numero civico. Ne è derivata la conferma della sentenza d’appello e della condanna alle spese. La Corte ha inoltre disposto, in ragione della decisione conforme alla proposta accelerata, la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notificazione presso la residenza del destinatario, quando questi non sia reperibile temporaneamente, è valida se sono eseguite le formalità previste; l’avvenuta individuazione dell’abitazione da parte dell’agente postale conferma la correttezza del procedimento notificatorio.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione; la Corte non ne ha ravvisato violazione alla luce della ricostruzione delle operazioni compiute dall’agente postale.
art. 148 c.p.c.
Invocato tra le norme asseritamente violate in tema di relata e modalità di notificazione, ma ritenuto non violato.
art. 156 c.p.c.
La dedotta nullità della notificazione è stata esclusa perché la notificazione è stata reputata regolare; le nullità conseguenti sono state quindi assorbite.
art. 159 c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità degli atti successivi; la Corte ne ha escluso l’applicazione perché mancava il vizio originario della citazione.
art. 336 c.p.c.
Invocato per estendere la nullità agli atti conseguenti; il motivo è stato assorbito dal rigetto della censura principale.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna dell’appellante e del ricorrente è stata ritenuta corretta.
art. 92 c.p.c.
Non è stata ravvisata una ragione per derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge proposta nei primi, terzi e quarti motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di fatto decisivo, ritenuta infondata perché il fatto dedotto non incideva sulla validità della notifica secondo la valutazione del giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata adottata all’esito della proposta di definizione accelerata e della richiesta della parte ricorrente di trattazione camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per chiarire che la proposta del consigliere non è decisione e non determina incompatibilità del componente del collegio.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta accelerata, la Corte ha applicato il terzo e quarto comma con condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, L. n. 890 del 1982
La notificazione a mezzo posta compiuta dall’agente postale, delegato dall’ufficiale giudiziario, gode della stessa fede privilegiata dell’attività dell’ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni dell’agente postale relative alle operazioni compiute fanno fede sino a querela di falso, con conseguente onere della parte che le contesta di esperire lo specifico rimedio della querela di falso.
- Ai fini della validità della notificazione, è sufficiente l’esatta individuazione della residenza tramite via e numero civico; un errore nell’indicazione dell’interno o del piano è irrilevante se l’agente postale ha comunque individuato l’esatto appartamento.
- Quando la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo è confermata, la scelta del convenuto di non costituirsi in primo grado gli è imputabile e non può fondare la nullità del procedimento.
- La deduzione di nullità degli atti successivi presuppone l’accertamento della nullità dell’atto originario; se la citazione è valida, le censure estensive sugli atti conseguenti restano assorbite.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto non è idoneo a incidere sulla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
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