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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la condanna per ricettazione di due targhe automobilistiche. Deduceva due motivi principali: (1) omessa assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., in particolare il rigetto senza motivazione logica della richiesta di perizia fisiognomica/antropometrica sui fotogrammi estratti dalle riprese di videosorveglianza, ritenuta necessaria per il riconoscimento dell'imputato; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b), sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la ricettazione pur non essendo stata provata la consapevolezza della provenienza furtiva delle targhe, subordinando la condanna al mero mancato fornire spiegazioni circa il possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio relativo alla mancata perizia, osservando che il giudice di appello aveva motivatamente ritenuto la perizia superflua (la presenza dell'imputato nell'auto al momento del furto era irrilevante per l'accertamento della ricettazione) e che la decisione di non disporre rinnovazione peritale in appello è valutazione di fatto insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata e inammissibile in sede di legittimità perché prospettava una rivalutazione del merito: si è richiamato il consolidato principio secondo cui il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente l'elemento psicologico della ricettazione; la Corte di appello aveva fornito motivazione congrua e approfondita. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)

    La censura invocata con questo riferimento riguarda l'omessa assunzione di una prova decisiva: la Corte ha ritenuto che la richiesta di perizia in appello fosse discrezionale e che il rigetto, adeguatamente motivato, sia insindacabile in Cassazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Riferito all'errore di diritto: la Corte ha valutato che il motivo impugnatorio non prospetta un vero vizio di diritto ma una rivalutazione del merito, pertanto inammissibile; inoltre ha richiamato il principio che il possesso ingiustificato può integrare la componente soggettiva della ricettazione.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La norma penale contestata: la Corte ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'elemento psicologico della ricettazione può desumersi dal possesso ingiustificato del bene proveniente da delitto.

  • art. 196 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di perizia sulla capacità del testimone: la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla rinnovazione peritale è giudizio di fatto e quindi difficilmente sindacabile in Cassazione se logicamente motivato.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle prove: la Corte di appello ha svolto una valutazione conforme alle regole probatorie indicate da tale norma, fornendo motivazione sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa disposizione e ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del fascicolo; la decisione è intervenuta anche alla luce delle disposizioni processuali emergenziali citate.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione di una perizia in appello è una valutazione discrezionale del giudice di merito: se il rigetto è logicamente e congruamente motivato, la Corte di cassazione non lo sindaca.
  • In tema di ricettazione, il possesso ingiustificato di un bene proveniente da reato è idoneo a far ritenere l'elemento psicologico (la consapevolezza della provenienza illecita) senza necessità di ulteriori prove dirette; il giudice deve però motivare tale inferenza.
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riesaminare la persuasività delle prove quando la motivazione del giudice di merito è congrua, esauriente e logica.
  • Per far valere in cassazione la mancata acquisizione di una prova decisiva occorre dimostrare che senza quella prova il giudice non poteva formare un convincimento fondato sui fatti noti; non è sufficiente contestare la valutazione probatoria già compiuta dal giudice di appello.
  • Le censure che mirano esclusivamente a ribaltare valutazioni probatorie o a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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