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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 178/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 178/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 luglio 2024. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 ciascuno, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, documentando il passaggio in giudicato della sentenza mediante certificazione della cancelleria. Il Ministero, non costituito, ha comunicato con memoria del 14 aprile 2026 che, nelle more del giudizio, aveva versato quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, considerata la documentazione prodotta, la mancata contestazione dell’inadempimento e l’avvenuta scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Tuttavia, il pagamento intervenuto prima della decisione ha determinato l’estinzione della pretesa sostanziale e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede un termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo conformativo o di pagamento posto a carico dell’amministrazione sia rimasto ineseguito.
  • Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’azione di ottemperanza relativa a un provvedimento giurisdizionale può essere proposta una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione all’amministrazione obbligata.
  • Il pagamento o l’adempimento intervenuto nelle more del giudizio estingue la pretesa sostanziale e comporta la cessazione della materia del contendere, non più una pronuncia di ottemperanza nel merito.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio termina per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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