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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5637 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di mora relativo al recupero dell'IVA e degli accessori per l'anno d'imposta 1993. I ricorrenti contestavano, da un lato, che il ricorso introduttivo del contribuente fosse nullo o inammissibile per la mancata indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate destinatario dell'impugnazione e, dall'altro, la motivazione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non adeguatamente provata la notifica dell'atto impositivo e aveva ravvisato una durata eccessiva dell'attività di recupero, tale da incidere sulla prescrizione e sul diritto di difesa del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché il Ministero non era stato parte del giudizio d'appello ed era privo di legittimazione processuale nel contenzioso tributario successivo alla creazione delle agenzie fiscali. Ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'individuazione dell'ufficio contro cui è proposto il ricorso può risultare anche implicitamente dagli atti e che l'eventuale vizio era comunque sanato dalla costituzione dell'ufficio dell'Agenzia destinatario della notifica, il quale non aveva contestato la propria legittimazione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché privo del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. e perché formulato in modo non idoneo a denunciare un preciso fatto storico controverso e decisivo. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese di cassazione, mentre le spese tra il contribuente e il Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 18, commi 2, lettera c), e 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    L'indicazione dell'ufficio periferico o dell'ente contro il quale è diretto il ricorso è prevista a pena di inammissibilità.

    L'indicazione del soggetto pubblico destinatario del ricorso non richiede formule sacramentali: può risultare implicitamente da elementi, come l'atto impugnato e l'ufficio destinatario della notifica, che consentano di identificarlo senza seri dubbi. Un eventuale vizio può inoltre essere sanato dalla costituzione in giudizio dell'ufficio interessato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis

    Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La censura sulla motivazione deve riguardare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, non semplici questioni giuridiche o argomentazioni, e deve indicare sinteticamente le ragioni della presunta omissione o insufficienza.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo relativo alla motivazione doveva essere accompagnato da un momento di sintesi; il motivo relativo alla violazione di legge doveva contenere un quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del quesito di fatto/momento di sintesi comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Artt. 44 e 60 del decreto IVA

    Sono state richiamate dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità del procedimento di accertamento e riscossione dell'IVA, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché il motivo era inammissibile.

  • D.Lgs. n. 462/1997

    È stato richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione e della riscossione delle imposte, ma la relativa questione non è stata scrutinata nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 2946 c.c.

    È stato richiamato in tema di prescrizione ordinaria, senza che la Corte procedesse a stabilire quale termine fosse concretamente applicabile, poiché la censura era processualmente inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'eventuale mancata o imprecisa indicazione dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria non determina automaticamente l'inammissibilità: è sufficiente che il destinatario possa essere identificato dagli atti e che l'ufficio si costituisca senza contestare tempestivamente la propria legittimazione.
  • Le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate sono normalmente uffici interni privi di autonoma soggettività rispetto all'Agenzia; le vicende organizzative interne, come successioni o accorpamenti, non incidono di regola sulla validità del processo.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali del motivo: una censura sulla motivazione deve indicare uno specifico fatto storico decisivo e, quando applicabile l'art. 366-bis c.p.c., deve contenere un autonomo momento di sintesi.
  • Questioni giuridiche come prescrizione, decadenza o errata interpretazione di norme non possono essere fatte valere attraverso una generica denuncia di insufficiente motivazione; devono essere dedotte con un appropriato motivo di violazione di legge e con i requisiti processuali richiesti.
  • Il Ministero dell'economia e delle finanze non è normalmente legittimato a partecipare ai giudizi tributari relativi ad atti dell'Agenzia delle entrate se non è stato parte nei precedenti gradi, poiché la legittimazione processuale spetta all'Agenzia fiscale competente.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile o infondato, la Corte può decidere senza integrare previamente il contraddittorio con altri eventuali litisconsorti, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

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