Sentenza del 05/01/2021 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 3/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato esterno - Condizioni di applicabilità - Tributi annuali - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI per gli anni 2014-2015 per omesso pagamento; la ricorrente deduceva esenzione/riduzione perché l'attività agricola produce rifiuti speciali che devono essere smaltiti autonomamente o da terzi autorizzati e quindi non concorrono alla superficie imponibile. In appello sono state sollevate anche questioni procedurali (presunta illegittimità del concessionario, mancata sottoscrizione, violazioni regolamentari e di diritto di difesa). La ricorrente ha invocato il giudicato esterno formatosi con la sentenza CTR Napoli n. 4406/18/19 (anni 2009-2013) che aveva accertato lo svolgimento dell'attività agricola e la destinazione degli immobili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo operante il giudicato esterno rispetto agli elementi di fatto tendenzialmente permanenti (ossia lo svolgimento dell'attività agricola e la destinazione degli immobili), che erano stati già accertati con sentenza precedente. Perciò l'accertamento TARI per gli anni 2014-2015 è stato annullato in ragione dell'estensione del giudicato; le spese del grado di giudizio sono compensate. La sentenza di primo grado (CTP n.14/2019) viene quindi riformata.
Norme richiamate
Cass. S.U. 13916/2006
Individua i presupposti per l'estensione del giudicato esterno: efficacia vincolante limitata agli elementi costitutivi della fattispecie che hanno carattere tendenzialmente permanente o pluriennale.
Cass. n. 4832/2015
Precisazione secondo cui, in materia di imposte periodiche, l'effetto vincolante del giudicato riguarda solo fatti di efficacia permanente o pluriennale ed esclude i fatti variabili da periodo a periodo.
Cass. ord. 7417/2019
Conferma che il giudicato su alcune annualità vale per altre solo con riferimento ai fatti tendenzialmente permanenti e non per elementi suscettibili di mutamento annuale.
Cass. nn. 21824/2018; 30033/2018; Cass. n. 32741/2019
Ulteriori pronunce che ribadiscono il principio limitativo dell'estensione del giudicato esterno alle fattispecie di carattere durevole/pluriennale.
Art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013
Prevede l'esclusione dall'applicazione del tributo di aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura e dispone che i rifiuti prodotti dall'attività agricola siano autosmaltiti o conferiti da terzi autorizzati, incidendo sulla non imponibilità alla TARI.
Art. 5.D del Regolamento I.U.C. del Comune di San Nicola Manfredi
Regolamento comunale che esclude dall'applicazione del tributo le aree destinate ad attività agricole e disciplina l'auto-smaltimento o il conferimento dei rifiuti agricoli, applicando la deroga prevista dalla legge statale.
Art. 70 D.Lgs. n. 507/1993
Prevede l'obbligo di denuncia da parte del contribuente delle aree e degli elementi che escludono o riducono la superficie imponibile; la mancata denuncia è rilevata dall'ufficio come motivo per non riconoscere l'esenzione, salvo che il fatto sia già accertato in giudicato.
L. n. 296/2006 (art. 1, comma 162) e L. n. 549/1995 (art. 1, comma 87)
Norme richiamate dalla parte appellante in via incidentale; non risultano decisive nella motivazione della CTR rispetto al giudicato esterno e alla qualificazione della fattispecie.
Massime di principio
- L'effetto vincolante del giudicato esterno tra le stesse parti e sullo stesso oggetto si estende nel tempo solo con riferimento agli elementi di fatto e di diritto che siano tendenzialmente permanenti o pluriennali; elementi variabili annualmente non sono automaticamente vincolati.
- Nei tributi annuali come la TARI, per estendere il giudicato ad altre annualità è necessario verificare l'identità della situazione di fatto fra le annualità: identità di tributo, parti e oggetto è condizione necessaria ma non sufficiente.
- Un precedente accertamento giudiziale che abbia definitivamente accertato lo svolgimento di un'attività agricola e la destinazione dei beni può impedire successivi accertamenti TARI se gli elementi così accertati sono di natura durevole e comportano l'esclusione dalla tassa (p.es. rifiuti agricoli non assimilabili ai RSU).
- La mancata denuncia amministrativa degli elementi che giustificano l'esenzione può essere rilevante in sede amministrativa, ma non può prevalere se esiste un giudicato che abbia già accertato i fatti rilevanti.
- Eccezioni procedurali formali (come contestare la legittimazione del concessionario o l'assenza di firma autografa) possono risultare ininfluenti se non incidono sulla sostanza dell'atto e se l'origine e la natura dell'atto sono altrimenti individuabili.
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