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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25832/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego (silenzio-rifiuto) dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, in base all'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002 n. 289 (agevolazione per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Sicilia del 1990). L'Agenzia ha dedotto (i) mancata legittimazione del lavoratore dipendente (sostituito) a chiedere il rimborso, sostenendo che solo il sostituto d'imposta che ha materialmente versato le ritenute potesse farlo; (ii) che il beneficio fosse riservato solo a chi non aveva ancora versato le imposte e non a chi le aveva già pagate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano accolto il ricorso di Pisani. Ha affermato che il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale (il contribuente/sostituito) anche se la somma è stata materialmente versata dal sostituto d'imposta tramite ritenute. Ha inoltre osservato che, a seguito delle modifiche normative (art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e successive modifiche), la normativa prevede espressamente il rimborso per coloro che hanno già versato l'imposta per un importo superiore al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Ha ritenuto irrilevanti, nella fase di definizione della controversia, eventuali limiti di spesa relativi all'erogazione materiale dei rimborsi, che attengono all'esecuzione/ottemperanza. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in favore di Pisani (liquidate in euro 200,00 ai fini dell'esemplificazione nel dispositivo).

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    art. 9, comma 17, L. 27/12/2002, n. 289

    Prevede la definizione agevolata delle posizioni fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; riconosce la possibilità di definizione automatica per gli anni 1990-1992 e costituisce la norma che fonda il diritto al recupero del 90% di quanto dovuto e versato.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    art. 1, comma 665, L. 23/12/2014, n. 190 (come modificato)

    Prevede espressamente il rimborso per i soggetti colpiti dal sisma che hanno "hanno versato" le imposte nel triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%; la Corte ha ritenuto che tale norma legittimi il rimborso anche per chi ha già pagato tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    art. 38, D.P.R. 29/9/1973, n. 602

    Stabilisce chi è legittimato a richiedere il rimborso delle somme non dovute: la giurisprudenza e la Corte hanno confermato che sono legittimati sia il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto) sia il percipiente/sostituito (contribuente) a proporre la domanda di rimborso e a impugnare il rifiuto.

  • Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (convertito, L. 3 agosto 2017, n. 123)

    art. 16-octies, D.L. n. 91/2017, convertito con L. n. 123/2017

    Ha introdotto modifiche al regime dei rimborsi (anche con limiti di spesa e modalità di erogazione); la Corte ha precisato che limiti di spesa influenzano la fase esecutiva ma non la titolarità del diritto al rimborso.

  • Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29, comma 1 (convertito L. 28 febbraio 2020, n. 8)

    art. 29, comma 1, D.L. n. 162/2019, conv. con L. n. 8/2020

    Ulteriore modifica normativa menzionata tra le fonti legislative che hanno inciso sul testo che disciplina i rimborsi; conferma l'interpretazione estensiva riconosciuta ai contribuenti che hanno già versato.

  • Codice Civile, art. 2033

    Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere principi generali sul pagamento e sull'indebito; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo possa prevalere sull'assetto speciale previsto dalla normativa agevolativa in favore delle vittime del sisma.

  • Artt. 11 e 14 disp. prel. Codice Civile; art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212; art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Disposizioni generali e procedurali richiamate dall'Agenzia per sostenere limiti o interpretazioni formali; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale e la giurisprudenza che attribuisce il diritto al rimborso al soggetto passivo sostanziale.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso delle imposte previste dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 spetta al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale (il contribuente/sostituito), anche quando l'imposta sia stata materialmente versata dal sostituto d'imposta tramite ritenute.
  • Le modifiche legislative (in particolare art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e successive) prevedono espressamente il rimborso per chi ha già pagato: dunque il beneficio può essere riconosciuto sia a chi non ha pagato (pagando il 10%) sia a chi ha già pagato (rimborso del 90%).
  • Eventuali limiti di spesa o vincoli amministrativi relativi all'erogazione dei rimborsi riguardano la fase esecutiva e non incidono, in sede contenziosa, sul riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso.
  • In casi analoghi è necessario verificare i termini e le condizioni per la richiesta di rimborso (ad es. termini per la presentazione dell'istanza stabiliti dalla normativa), poiché il rispetto di tali termini è condizione per ottenere l'erogazione.
  • La documentazione probatoria della titolarità del credito e dell'avvenuto versamento (anche se effettuato tramite ritenute) è fondamentale: conservare cud, certificazioni delle ritenute, modelli fiscali e ogni documento utile per provare l'effettivo versamento.
  • Occorre verificare eventuali esclusioni specifiche (es. soggetti che esercitano attività di impresa per i quali l'applicazione del beneficio può essere sospesa in attesa di verifiche di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea).

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