Sentenza n. 2609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16701/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire in sanatoria relativo a un traliccio e a un locale tecnico per radiodiffusione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Hilton Italiana aveva chiesto a Roma Capitale l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire in sanatoria rilasciato a Radio Studio 105 ai sensi della disciplina sul condono edilizio, sostenendo che la società non fosse legittimata a presentare l'istanza perché priva della proprietà del suolo o dell'opera e di un titolo giuridico di disponibilità dell'area. Il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo sufficiente, ai sensi dell'art. 31, comma 3, l. n. 47/1985, la qualità di soggetto interessato alla sanatoria e non ravvisando dichiarazioni infedeli. Le società proprietaria e gestrice del complesso alberghiero avevano impugnato il diniego deducendo violazione dell'art. 31 l. n. 47/1985, degli artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/1990, nonché errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta e sviamento. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il giudicato formatosi sulla precedente impugnazione del titolo in sanatoria coprisse anche i profili deducibili relativi ai requisiti soggettivi dell'istante. In appello le società hanno contestato sia tale statuizione processuale sia, nel merito, la legittimità del diniego di autotutela e la falsità delle dichiarazioni rese da Radio Studio 105 circa la titolarità dell'infrastruttura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha applicato il principio della ragione più liquida e ha esaminato direttamente il merito, senza decidere la questione dell'ammissibilità del ricorso alla luce del giudicato e del ne bis in idem. Ha respinto entrambi i profili sostanziali. In primo luogo, ha ritenuto che l'art. 31, comma 3, l. n. 47/1985, richiamato dalla disciplina del condono del 2003, utilizzi una formula ampia, idonea a legittimare la domanda anche da parte di ogni soggetto interessato al conseguimento della sanatoria, cioè di chi possa subire un pregiudizio immediato e diretto dalla repressione dell'abuso. Radio Studio 105, titolare della concessione per la radiodiffusione e utilizzatrice dell'impianto per la propria attività imprenditoriale, aveva quindi un interesse qualificato alla sanatoria, poiché la regolarizzazione era necessaria per proseguire l'esercizio dell'attività mediante l'infrastruttura abusiva. Il Collegio ha inoltre ritenuto desumibile il consenso, almeno implicito, dei proprietari, i quali, pur essendo stati coinvolti per lungo tempo nei procedimenti e nei giudizi relativi al titolo, non si erano opposti alla presentazione della domanda né ne avevano contestato tempestivamente la legittimazione. In secondo luogo, ha escluso che fosse dimostrata la falsità delle dichiarazioni. Radio Studio 105 non aveva dichiarato di essere proprietaria del terreno; aveva dichiarato di esercitare l'impianto, di essere avente titolo sul sito tecnologico e, per il ritiro della concessione, di essere proprietaria dell'infrastruttura. Il fatto che i procedimenti sanzionatori fossero stati diretti contro i proprietari del terreno e altri soggetti quali responsabili dell'abuso non escludeva l'esistenza di un diverso titolo sull'infrastruttura. La mera mancata produzione di documenti comprovanti il titolo poteva integrare una carenza probatoria, ma non dimostrava la falsità dichiarativa. In ogni caso, un'eventuale falsità relativa a un elemento non necessario per la legittimità della sanatoria non avrebbe giustificato l'annullamento del titolo, ferma l'eventuale applicazione delle sanzioni dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000. L'appello è stato quindi respinto e le appellanti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte appellata costituita, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, l. n. 47/1985
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima
La disposizione legittima alla presentazione della domanda non solo il titolare del diritto reale o di un titolo qualificato sull'immobile, ma ogni soggetto portatore di un interesse qualificato, attuale e diretto alla sanatoria, incluso chi eserciti un'attività autorizzata mediante l'opera abusiva.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
Richiama l'art. 31, comma 3, l. n. 47/1985 ai fini della disciplina del condono edilizio cui si riferisce il titolo in sanatoria.
artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/1990
Norme richiamate dalle appellanti in relazione ai vizi di motivazione, istruttoria e partecipazione; il Consiglio di Stato non ha accolto le relative censure.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Le eventuali falsità dichiarative possono comportare le sanzioni previste dalla norma, ma, se riguardano un elemento non necessario per la legittimità della sanatoria, non determinano automaticamente l'annullamento del titolo edilizio.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 31, comma 3, l. n. 47/1985, la domanda di sanatoria edilizia può essere presentata da ogni soggetto interessato al conseguimento della sanatoria, anche se non proprietario del suolo o dell'opera, quando dimostri un interesse qualificato, attuale e diretto collegato al pregiudizio derivante dalla repressione dell'abuso.
- L'esercizio pregresso e non contestato di un'attività imprenditoriale autorizzata mediante un'infrastruttura abusiva può essere sufficiente a radicare l'interesse qualificato dell'utilizzatore alla presentazione della domanda di sanatoria, ove la regolarizzazione dell'opera sia necessaria per la prosecuzione dell'attività.
- Il consenso del proprietario alla domanda di sanatoria può risultare anche implicitamente dal comportamento complessivo tenuto nel tempo, inclusa l'assenza di opposizione nonostante la conoscenza della domanda, del titolo rilasciato e dei procedimenti amministrativi e giudiziari connessi.
- La mancata produzione di documenti idonei a dimostrare il titolo dichiarato dall'istante costituisce, di per sé, una carenza probatoria e non prova automaticamente la falsità della dichiarazione.
- Anche quando una dichiarazione resa nel procedimento di sanatoria sia inesatta o falsa, l'annullamento del titolo non è giustificato se la dichiarazione riguarda un elemento non necessario per la legittimazione alla sanatoria e per la validità del provvedimento, restando applicabili le eventuali sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000.
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