Cassazione Penale, Sentenza n. 34851/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per invasione di edificio (art. 633 c.p.) e reato connesso (art. 639-bis c.p.). Tre motivi: (1) mancata considerazione dell'elemento soggettivo (dolo) perché il ricorrente aveva pagato regolarmente le utenze, ritenendo così di essere possessore titolare; richiamo all'art. 5 D.L. 28/3/2014 n.47 come prova che chi paga utenze ha titolo; (2) doglianza sulla determinazione della pena, ritenuta illogica perché la Corte avrebbe considerato più grave l'occupazione di un locale commerciale rispetto a una abitazione; (3) censura del diniego di misure alternative per la detenzione, per eccessiva attenzione alla personalità e ai precedenti dell'imputato e per mancata applicazione delle finalità della legge sulle sostituzioni (art. 59 L. 689/1981).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene manifestamente infondato il profilo sul dolo: la Corte d'appello ha correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui il pagamento di utenze o altre formalizzazioni non esclude il reato quando l'occupazione è contra ius e l'imputato era consapevole dell'illegittimità. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, dato che i giudici sono partiti dal minimo edittale e nessun trattamento più favorevole è richiesto. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, la difesa non ha prodotto documentazione (es. casellario) per dimostrare l'insussistenza degli ostacoli alla sostituzione della pena. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Rilevanza dell'elemento soggettivo (dolo) nell'occupazione abusiva: il versamento di utenze o altre formalizzazioni non esclude il dolo né la sussistenza del reato se l'occupazione è stata iniziata 'contra ius' e il soggetto era consapevole dell'illegittimità
art. 639-bis cod. pen.
Norma richiamata come parte della imputazione connessa all'occupazione (citata nel provvedimento impugnato); non viene però specificamente sviluppata in motivazione rispetto al motivo di ricorso
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Criteri di impugnabilità in cassazione (motivi di cui alle lett. B, C, E ecc.): la Corte valuta la sufficienza, specificità e fondatezza dei motivi dedotti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
art. 59 L. 24 novembre 1981 n. 689
Norma sulle misure alternative per pene detentive brevi: il giudizio deve verificare l'eventuale presenza di cause ostative; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato l'assenza di ostacoli nel caso concreto
D.L. 28 marzo 2014 n. 47, art. 5
Richiamato dal ricorrente quale elemento che impedirebbe l'allacciamento delle utenze ai soggetti privi di titolo; la Corte ritiene che l'esistenza di pagamenti delle utenze non prova l'assenza di illecito né la legittimità dell'occupazione
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019 "Mancini" e Sez. 2, n. 26957 del 27/3/2019 "Cerullo")
Principio consolidato secondo cui atti formali come pagamento d'indennità, certificati di residenza o allaccio utenze non escludono la sussistenza del reato di occupazione quando l'introduzione è stata abusiva e l'occupante era consapevole dell'illegittimità
Massime di principio
- Il pagamento regolare di utenze o altre formalizzazioni non prova, di per sé, la legittimità del possesso: l'occupazione iniziata 'contra ius' resta reato se sussiste la consapevolezza dell'illegittimità
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici, documentati e rilevanti: deduzioni astratte o generiche (es. elenchi di norme senza prova concreta) sono inammissibili
- La determinazione della pena ancorata al minimo edittale non costituisce di per sé motivo di vittoria in appello o in cassazione se non vi è prova di un trattamento più favorevole dovuto
- Per ottenere misure alternative alle pene detentive brevi è necessario dimostrare l'assenza delle cause ostative concrete (es. precedenti); la mera deduzione astratta non è sufficiente
- La Corte di legittimità applica coerentemente la propria giurisprudenza: in casi di occupazione abusiva il contesto fattuale e la consapevolezza del soggetto sono centrali per accertare il dolo
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