Sentenza n. 1176/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegitimita' e dunque del conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da Ahmer Muhammad presso Consolato Italiano di karachi – Pakistan ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione diplomatica-consolare sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio. Ha dedotto l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento. La controversia riguardava, in particolare, la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento presso la sede consolare, necessaria per formalizzare la domanda di visto e per consentire al richiedente di iscriversi tempestivamente al corso di studi prescelto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fissazione dell’appuntamento costituisca parte integrante del procedimento per il rilascio del visto e che la relativa richiesta debba essere equiparata a un’istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere dell’amministrazione. Anche l’inerzia nella fase preliminare è pertanto sindacabile dal giudice amministrativo quando determina un arresto del procedimento. Il termine complessivo per la conclusione della procedura, comprensivo della fase di fissazione dell’appuntamento, non può superare novanta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999. Il Collegio ha ordinato al Consolato Italiano di Karachi di convocare sollecitamente il ricorrente e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice può accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Il termine complessivo per la conclusione del procedimento relativo al visto, comprensivo della fase preliminare necessaria alla formalizzazione della domanda, non può superare novanta giorni.
Massime di principio
- La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando costituisce passaggio necessario per formalizzare una domanda di visto, è equiparabile a un’istanza in senso tecnico e fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- L’inerzia dell’amministrazione nella fase preliminare di fissazione dell’appuntamento è sindacabile con l’azione avverso il silenzio quando determina un arresto procedimentale e impedisce l’avvio o la prosecuzione della procedura amministrativa.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre considerando anche la fase preliminare necessaria alla formalizzazione della domanda e, nel caso esaminato, non può complessivamente superare novanta giorni.
- In presenza di un obbligo di provvedere e di un’inerzia amministrativa, il giudice può ordinare alla sede diplomatica competente di convocare il richiedente entro un termine perentorio fissato nella pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →