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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04024/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno a mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 155 di multa per il delitto di tentato furto. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, richiamando gli artt. 56, 110, 624 e 625 c.p., ma la doglianza riproponeva in modo non specifico questioni già trattate nei gradi di merito; con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che non ricorressero cause ostative e che il fatto fosse di lieve entità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e, quindi, inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondato nel merito, osservando che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e che le dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità previa adeguata verifica di credibilità e attendibilità, svolta nella specie dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché l'assenza di cause ostative non comporta l'automatica applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il giudice deve comunque compiere una valutazione discrezionale complessiva della tenuità del fatto, e la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo valorizzando l'elevato coinvolgimento dell'imputata nell'azione furtiva, anche per avere messo a disposizione il proprio veicolo e curato l'organizzazione del fatto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma sulla punibilità del tentativo nel delitto contestato.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto.

  • art. 625 c.p.

    richiamato quale norma sulle aggravanti del furto.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto non è automatica; richiede una valutazione discrezionale complessiva, e può essere esclusa in presenza di elevato coinvolgimento nell'azione criminosa.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole di valutazione previste dalla norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, che possono da sole fondare la responsabilità se ritenute credibili e attendibili.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione complessiva della gravità del fatto e della colpevolezza ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre censure già prospettate nei gradi di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice dia conto della sua credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto con motivazione adeguata e più rigorosa.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non deriva automaticamente dalla mera assenza di cause ostative: il giudice deve comunque effettuare una valutazione discrezionale complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, assumono rilievo il ruolo concreto dell'imputato nell'azione criminosa e il grado di partecipazione all'organizzazione o all'esecuzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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