Cassazione Civile, Ordinanza n. 17202/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società di trasporto pubblico locale ha agito per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel superiore parametro 230 del c.c.n.l. Trasporto Pubblico Locale per il periodo dall'1.12.2004 al 31.8.2010. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo che il lavoratore, inquadrato al parametro 205 come capo unità tecnica, non avesse svolto mansioni riconducibili al parametro 230, né come capo unità organizzativa amministrativa/tecnica né, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, come profilo professional. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e dei contratti collettivi, oltre a vizio motivazionale, assumendo che la Corte territoriale avesse travisato alcune deposizioni testimoniali, omesso di considerare altre prove testimoniali e numerosi documenti, e mancato di pronunciarsi sulla possibile ricaduta nel parametro 230 sotto il profilo professional.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur formalmente prospettata come violazione di norme di diritto e di contratto collettivo, la censura in realtà mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e delle deposizioni testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., limiti non rispettati nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sul profilo professional, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque escluso la sussistenza del requisito della elevata/notevole competenza professionale richiesto per il parametro 230, sicché la domanda era stata implicitamente respinta anche sotto tale profilo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La deduzione di violazione di legge e di contratti collettivi non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita la critica alla semplice valutazione delle prove.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamata come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
d.lgs. n. 149 del 2022
È menzionato come modifica dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge o di contratto collettivo, una censura che richieda la rivalutazione delle deposizioni testimoniali e delle prove documentali.
- Il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione del convincimento del giudice sulla attendibilità o rilevanza delle prove.
- Quando la sentenza di merito esclude il possesso del livello di autonomia e competenza richiesto per un certo inquadramento superiore, la domanda può considerarsi implicitamente respinta anche rispetto a profili alternativi del medesimo parametro, se la motivazione ne esclude i requisiti essenziali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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