Cassazione Penale, Ordinanza n. 04956/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24/05/2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La difesa ha sostanzialmente sostenuto che il valore del bene sottratto fosse modesto e che ciò dovesse comportare l'applicazione dell'attenuante. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non è consentito in sede di legittimità nei termini prospettati ed è comunque manifestamente infondato, perché la valutazione sulla speciale tenuità richiede di considerare anche le conseguenze della violenza o minaccia sulla persona offesa e, nel caso concreto, le modalità del fatto, inclusa l'aggressione fisica con afferramento al collo, escludevano l'attenuante.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta facendo riferimento al solo modesto valore economico del bene sottratto; nel delitto di rapina occorre una valutazione complessiva del pregiudizio, comprensiva degli effetti della violenza o minaccia sulla persona offesa.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina, la speciale tenuità del danno va valutata in modo unitario, considerando non solo il valore patrimoniale del bene sottratto ma anche l'incidenza della condotta violenta o minacciosa sulla persona offesa.
- L'apprezzamento circa la sussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla mancata concessione di un'attenuante in una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e coerente.
- Quando il fatto presenta modalità aggressive verso la persona offesa, come l'afferramento al collo, difficilmente può qualificarsi il danno come di speciale tenuità anche a fronte di un bene di modico valore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →