Cassazione Penale, Sentenza n. 16338/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 18/05/2021, che aveva rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 07/10/2020 che aveva accolto il reclamo di Cesarano contro la sanzione di esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni inflitta il 22/10/2018 con riferimento ai rapporti disciplinari del 13 e 14 ottobre 2018. Due motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000: si contestava che la contestazione relativa al fatto del 14/10/2018 fosse stata formalizzata correttamente o che la rinuncia del detenuto a comparire rendesse irrilevante la mancata indicazione della convocazione; (2) violazione dell'art. 77, comma 1, n. 4 e 16 d.P.R. n. 230/2000: si sosteneva che la battitura del "blindo" effettuata da Cesarano per circa 20 minuti fosse comportamento molesto, avendo indotto proteste da parte di altri detenuti, e pertanto ricomprendibile nella fattispecie disciplinare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato il primo motivo, condividendo il Tribunale di sorveglianza che la procedura relativa al rapporto del 14/10/2018 era pregiudizievole del diritto di difesa in quanto la contestazione (20/10/2018) non indicava la data di convocazione del Consiglio di Disciplina né invitava il detenuto a esporre le proprie difese; invece, ha ritenuto che il Tribunale non avesse correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità sul punto della "battitura" e avesse motivato in modo contraddittorio e insufficiente la decisione relativa al rapporto del 13/10/2018. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rapporto disciplinare del 13/10/2018, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, e ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 230/2000, art. 81, comma 4
La contestazione disciplinare deve contenere, oltre alla descrizione del fatto e alla norma violata, l'avviso della data di convocazione del Consiglio di Disciplina e l'invito per il detenuto a esporre le proprie difese; la mancanza di tali indicazioni può pregiudicare il diritto di difesa.
D.P.R. n. 230/2000, art. 77, comma 1, n. 4
La nozione di "molestia" comprende situazioni di fastidio, disagio o turbamento della tranquillità della comunità penitenziaria; un comportamento collettivo o individuale (es. battitura dei blindati) integra illecito disciplinare se, per durata, frequenza e impatto, supera la soglia fisiologica di tollerabilità e arreca un impatto negativo sulle normali attività della comunità carceraria.
D.P.R. n. 230/2000, art. 77, comma 1, n. 16
Norma richiamata nel ricorso; nel provvedimento non è stata sviluppata un'interpretazione specifica distinta da quella generale sulle condotte moleste.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Rv. 281792)
Principio secondo cui la battitura collettiva dei blindati può configurare illecito disciplinare se supera la soglia di ordinaria tollerabilità per durata e frequenza e produce un impatto negativo sulla vita della comunità penitenziaria; la valutazione è concreta e richiede adeguata motivazione.
Massime di principio
- Ogni contestazione disciplinare deve indicare la data di convocazione del Consiglio di Disciplina e invitare il detenuto a difendersi; l'omissione rilevante può invalidare il procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa.
- La "battitura" dei blindati può essere sanzionata disciplinarmente solo se, valutata concretamente (durata, frequenza, contesto e impatto sulla comunità), supera la soglia della ordinaria tollerabilità; la presenza di proteste da parte di altri detenuti è elemento rilevante ma non determinante di per sé.
- Il giudice deve motivare in modo chiaro e coerente la valutazione della molesta o del turbamento della comunità penitenziaria, esplicitando perché gli elementi di fatto superano o non superano la soglia di tollerabilità richiamata dalla giurisprudenza.
- In presenza di lacune motivazionali o di errata applicazione dei criteri giurisprudenziali, il provvedimento disciplinare o l'ordinanza di riesame può essere annullato e rinviato per nuovo giudizio.
- Le valutazioni disciplinari richiedono una concreta ponderazione degli elementi di fatto (durata dell'azione, reazioni della comunità, contesto della protesta) e non possono basarsi su affermazioni generiche circa l'assenza di turbativa.
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