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Sentenza

Sentenza n. 907/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, del Tribunale di Genova Sezione Lavoro, 22 ottobre 2024 n. 977.

Giustizia amministrativa202600365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per complessivi 1.500 euro, oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 977 del 22 ottobre 2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha dichiarato di avere eseguito il pagamento mediante accredito del capitale, producendo tuttavia soltanto un foglio Excel privo di idonea documentazione circa l'entità e la data del pagamento. Il ricorrente ha successivamente dichiarato di avere ricevuto il pagamento della somma dovuta e dei relativi accessori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligazione derivante dal giudicato e il ricorrente ha confermato di avere ricevuto il pagamento, compresi gli accessori di legge. Il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso e che, pertanto, l'Amministrazione deve essere considerata soccombente ai fini della regolazione delle spese. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione delle decisioni passate in giudicato; nel caso concreto l'adempimento intervenuto nelle more ha fatto venir meno la necessità della prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato, intervenuto nel corso del processo e riconosciuto dal beneficiario, determina la cessazione della materia del contendere.
  • La produzione di un prospetto interno o di un foglio Excel non costituisce, di per sé, prova idonea dell'avvenuto pagamento quando non consenta di verificare l'entità e la data dell'adempimento; tale carenza può essere superata dalla dichiarazione del beneficiario di avere ricevuto integralmente quanto dovuto.
  • Quando l'Amministrazione adempie soltanto dopo la notificazione del ricorso di ottemperanza, le spese di giudizio possono essere poste a suo carico anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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