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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07097/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione alla demolizione. La ricorrente deduce violazione dell'art. 31 DPR 380/2001 e vizio di motivazione, sostenendo che il possesso dell'immobile abusivo sarebbe stato trasferito a terzi con scrittura privata (data certa indicata 12.1.2010) e che, perciò, l'ingiunzione alla demolizione avrebbe dovuto essere rivolta ai reali possessori/occupanti, unici in grado di eseguire materialmente la demolizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'ordine di demolizione ha natura reale e contenuto ripristinatorio e si applica nei confronti di chiunque sia in rapporto con il bene (proprietario, possessore, detentore), indipendentemente dall'essere o meno autore dell'abuso. Solo il condannato resta formalmente obbligato dalla sentenza a demolire; in caso di inottemperanza provvede il pubblico ministero all'esecuzione. La Corte ha ritenuto infondata la prova offerta circa il trasferimento del possesso mediante scrittura privata e ha precisato che una mera produzione documentale priva di idonea prova del fatto materiale del possesso non è sufficiente. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31

    Comma 2: Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ... ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto. Comma 5: ove l'ordine di demolizione sia notificato e non ottemperato, l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente ... a spese dei responsabili dell'abuso. Comma 9: il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

    L'ordine di demolizione ha natura reale e contenuto ripristinatorio: produce effetti nei confronti di tutti coloro che siano in rapporto con il bene (proprietari, possessori, detentori), indipendentemente dalla responsabilità penale per l'abuso; l'obbligo processuale di demolire grava sul condannato, mentre l'esecuzione può essere curata dal pubblico ministero in caso di inottemperanza.

  • L. 6 agosto 1985, n. 47 (art. 7 richiamato nella motivazione)

    Previsione della acquisizione gratuita dell'area di sedime in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolire, salvo limiti e condizioni previste dalla norma.

    La disciplina storica conferma che la sanzione attributiva dell'area è diretta al responsabile dell'abuso; se il proprietario è estraneo all'abuso (e abbia provato di essersi attivato per impedirlo) non può essere colpito dall'acquisizione gratuita.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma procedurale richiamata in relazione alle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso in sede penale ha natura reale e va eseguito nei confronti di chiunque si trovi in rapporto con il bene (proprietario, possessore, detentore), anche se estraneo all'abuso.
  • La responsabilità penale e l'obbligo originario di demolire gravano sul condannato; in caso di inottemperanza, l'esecuzione è curata dall'autorità pubblica (pubblico ministero o amministrazione competente).
  • La mera produzione di una scrittura privata che dichiari un trasferimento di possesso non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva disponibilità materiale del bene: il possesso è una situazione di fatto che va provata con elementi concreti.
  • L'impossibilità di eseguire la demolizione deve essere di natura tecnica e non può essere riconducibile a semplici trasferimenti o a iniziative del responsabile dell'abuso mirate a eludere la sanzione; l'eventuale impossibilità va dimostrata e non può essere strumentale.
  • Il proprietario non responsabile dell'abuso può opporre le proprie difese in sede esecutiva e ha il diritto di rivalersi civilisticamente nei confronti del dante causa, ma non può bloccare automaticamente l'esecuzione ripristinatoria ordinata per l'interesse pubblico.
  • L'omessa notifica dell'ingiunzione/ordine di demolizione ad altri titolari di diritti sul bene non comporta automaticamente nullità dell'atto e non impedisce l'esecuzione; i terzi hanno la possibilità di far valere le loro eccezioni in sede esecutiva.

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