Ordinanza n. 1299/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento del decreto prefettizio di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dall’esistenza della causa automaticamente preclusiva prevista dall’art. 6, comma 1, lettera b), della medesima legge, ossia una condanna per delitto non colposo punito dalla legge con pena edittale massima non inferiore a tre anni di reclusione. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, ritenendo possibile che la controversia non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce degli orientamenti richiamati della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Alle parti è stato assegnato termine per interloquire esclusivamente su tale questione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha ancora dichiarato il difetto di giurisdizione. Rilevata d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione del contraddittorio sulla questione rilevata dopo il passaggio in decisione, ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate alla questione dell’ammissibilità del ricorso e del riparto di giurisdizione. Il giudizio resta quindi interlocutorio.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Individua il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana cui si riferiva l’istanza del ricorrente.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
condanna per delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
È richiamato quale fondamento della causa automaticamente preclusiva posta a base del diniego prefettizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento in relazione alla rilevazione della questione d’ufficio dopo il passaggio in decisione e alla necessità di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione ai dati relativi a condanne penali.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione decisiva di rito o di giurisdizione non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- In una controversia avente a oggetto il diniego della concessione della cittadinanza italiana motivato dall’esistenza di una condanna penale automaticamente preclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo può essere posta in dubbio e deve essere verificata prima dell’esame del merito.
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