Ordinanza n. 943/2026 - Latina, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida del 19 novembre 2025, avente ad oggetto la richiesta di rettifica del punteggio nelle graduatorie GPS, da 122,50 a 144,50 punti e il corretto riposizionamento in graduatoria nonché la stipula del contratto spettante, nonché per l’accesso agli indirizzi di residenza dei controinteressati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle richieste di rettifica del punteggio nelle graduatorie GPS, riposizionamento in graduatoria, stipula del contratto spettante e accesso agli indirizzi di residenza dei controinteressati
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni scolastiche sulla diffida del 19 novembre 2025. L'istanza riguardava la rettifica del punteggio attribuito nelle graduatorie provinciali per le supplenze, da 122,50 a 144,50 punti, il conseguente corretto riposizionamento in graduatoria e la stipula del contratto ritenuto spettante. Il ricorso comprendeva anche una domanda di accesso agli indirizzi di residenza dei controinteressati. Dal testo non emerge una decisione sui motivi sostanziali o sulla fondatezza delle pretese.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda avverso il silenzio né quella di accesso. Ha rilevato che il ricorso, fissato per un'udienza camerale riservata ai gravami corredati da istanza cautelare, era privo di domanda cautelare. Ha quindi disposto la conversione del rito in rito camerale, così da consentire la trattazione nel rispetto dei termini e delle modalità dell'art. 87 c.p.a., fissando l'udienza camerale del 25 novembre 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione; la domanda non è stata ancora decisa.
art. 32 c.p.a.
Richiamato in relazione alla disciplina del rito e alla conversione necessaria per la corretta trattazione del ricorso.
art. 87, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità del rito camerale e per assicurare il rispetto dei relativi termini processuali.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del rito speciale contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice si è limitato a disporre la prosecuzione della trattazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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