Cassazione Penale, Sentenza n. 35459/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p., il provvedimento del GIP dell'11/11/2021 e aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 c.p. e 110 c.p., nonché agli artt. 4, comma 1 e 4‑bis della L. 401/89, sostenendo che il Tribunale del Riesame avrebbe motivato con formule di stile il presunto rischio di reiterazione, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive (in particolare con la notevole distanza temporale dagli eventi e l'irrilevanza di fatti riferiti a soggetti terzi come Orofino).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato il rischio di recidiva sulla base dello stabile inserimento del prevenuto nel sodalizio e del ruolo di rilievo (controllo delle movimentazioni di denaro), nonché del grave precedente per partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte ha altresì rilevato che il giudice del riesame aveva considerato la distanza temporale dai fatti e per questo aveva sostituito la misura carceraria con l'obbligo di presentazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, c.p. (associazione di tipo mafioso, aggravante)
L'ordinanza del riesame e la Corte valorizzano la stabile partecipazione e il ruolo di rilievo (es. controllo dei flussi finanziari) come elementi idonei a fondare il pericolo di recidiva e quindi misure cautelari più rigorose. Nel caso la gravità è stata però bilanciata con la sostituzione della misura carceraria.
art. 416 c.p.
Richiamato dal ricorrente nella censura ma la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia motivato in modo congruo la qualificazione della condotta associativa e il rischio di reiterazione; la censura sulla violazione di legge è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 110 c.p.
Richiamato nella prospettazione difensiva (connesso alla partecipazione e concorso nei reati), ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo non fondata la violazione dedotta.
art. 4, comma 1 e art. 4‑bis, L. 401/1989
Richiamati dal ricorrente (capo D) senza che la Corte ne analizzi un'applicazione concreta: la censura è stata ritenuta generica e non ha determinato una pronuncia di merito su tali norme.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata in apertura: ha consentito la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento su documenti senza confronto orale).
Massime di principio
- Per ritenere il rischio di reiterazione non bastano enunciazioni generiche: il giudice deve indicare elementi concreti (es. ruolo nel sodalizio, controllo delle risorse) che giustifichino il pericolo di recidiva.
- La distanza temporale dai fatti attenua l'intensità del rischio di recidiva e può giustificare misure meno afflittive; tuttavia non è di per sé sufficiente a escludere ogni pericolo se sussistono altri elementi aggravanti.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e puntuali rispetto alla motivazione impugnata; le doglianze generiche o assertive sono spesso dichiarate inammissibili.
- La presenza di precedenti gravi per associazione mafiosa e il ruolo organizzativo nell'associazione sono fattori valutati con peso elevato nell'adozione delle misure cautelari.
- In sede di riesame la sostituzione della misura cautelare può essere adottata dal giudice se valuta che la misura meno afflittiva sia comunque idonea a contenere il rischio di reiterazione; tale scelta, se motivata, è difficilmente sindacabile in Cassazione se l'impugnazione è generica.
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