Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6517/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Mali, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale relativo allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. Aveva riferito di essere originario della regione di (OMISSIS), di essere stato aggredito dal padre dopo aver rifiutato un matrimonio impostogli con una ragazza gravemente malata, di essere stato cacciato di casa e di aver lasciato il Paese il 15 febbraio 2012; aveva inoltre dichiarato che la polizia si era rifiutata di intervenire, considerando la vicenda privata. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 9 ottobre 2015, aveva respinto il ricorso e la Corte d’appello di Catanzaro aveva rigettato l’appello con sentenza n. 1491/2018, depositata il 25 luglio 2018, compensando le spese. Con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, lamentando la contraddizione tra l’accertamento della Corte territoriale circa l’elevata pericolosità della regione di provenienza, interessata da violenza indiscriminata, e il diniego della protezione sussidiaria. Ha contestato inoltre il dubbio sulla propria provenienza territoriale: essa risultava dal mod. C3, non era stata messa in discussione dalla Commissione territoriale né dal Tribunale e non era stata sottoposta a specifico approfondimento; ha negato altresì di avere prodotto le copie di documenti d’identità menzionate dalla Corte d’appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva riconosciuto, sulla base delle fonti internazionali, che la regione indicata era caratterizzata da violenza indiscriminata, ma aveva fondato il diniego, almeno apparentemente, sul dubbio relativo alla provenienza del richiedente. Tale dubbio era stato formulato in modo incerto e senza valutare le dichiarazioni secondo gli indicatori legali di credibilità, addossando indebitamente al richiedente l’onere di fornire prova obiettiva. Non erano stati scrutinati il dato del mod. C3 e il fatto che la Commissione territoriale non avesse dubitato della provenienza; inoltre, se il giudice nutriva dubbi d’ufficio, avrebbe dovuto interrogare specificamente il richiedente nell’ambito della cooperazione istruttoria. Le osservazioni sulle copie dei documenti erano scarsamente perspicue e prive dell’indicazione della fonte, oltre che contestate dal ricorrente. Il rinvio impone quindi una nuova valutazione, secondo i criteri normativi di credibilità e gli obblighi di cooperazione istruttoria, della provenienza territoriale e della domanda di protezione sussidiaria.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 251/2007

    Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

    La protezione sussidiaria è destinata allo straniero che, pur non avendo i requisiti per lo status di rifugiato, correrebbe al rientro un rischio effettivo di grave danno e non potrebbe o non vorrebbe, per tale rischio, avvalersi della protezione del Paese d’origine.

  • art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

    La minaccia grave e individuale può derivare dalla sola presenza del civile nell’area interessata quando il livello di violenza indiscriminata nel conflitto armato raggiunge una soglia eccezionalmente elevata; quanto più il richiedente dimostra di essere esposto per elementi personali, tanto meno elevato deve essere il grado di violenza richiesto.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007

    Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

    La credibilità delle dichiarazioni, anche se non provate, deve essere valutata applicando gli indicatori legali elencati; non può essere negata per la sola mancanza di riscontri obiettivi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. c), con riferimento alla situazione di violenza indiscriminata esistente in (OMISSIS).

    La disposizione è richiamata quale mezzo di impugnazione per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sulla protezione sussidiaria e sulla valutazione della domanda.

Massime di principio

  • La credibilità del richiedente protezione internazionale non può essere subordinata alla mera disponibilità di riscontri obiettivi delle sue dichiarazioni: anche in difetto di prova, la valutazione va condotta mediante gli indicatori previsti dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa non elimina la necessità che il richiedente prospetti una versione precisa e credibile, benché non provata perché la prova non sia reperibile o esigibile. Una volta posta tale premessa, il giudice deve acquisire informazioni aggiornate sulla situazione del Paese d’origine; dichiarazioni intrinsecamente inattendibili secondo gli indicatori legali non impongono invece approfondimenti officiosi sulla situazione addotta.
  • Se il giudice dubita d’ufficio della provenienza territoriale dichiarata dal richiedente, deve esaminare gli elementi già acquisiti, compresa la tempestiva indicazione resa nel mod. C3, e sottoporre il dubbio al richiedente con domande specifiche, anziché fondare il diniego su un’incertezza non adeguatamente verificata.
  • Quando la violenza indiscriminata in un conflitto armato raggiunge un livello eccezionalmente elevato, la minaccia individuale richiesta per la protezione sussidiaria può risultare dalla sola presenza del civile nella regione interessata; un grado inferiore di violenza può essere sufficiente se il richiedente dimostra di essere colpito specificamente per elementi personali.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionaleImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.