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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15870/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma della misura cautelare in carcere; il ricorrente contestava in sei motivi: insufficienza dei gravi indizi per il reato associativo ex art. 416‑bis (negando adesione al "pactum sceleris" e il ruolo verticistico), mancanza di prova dell'estorsione (art. 629) nella data indicata, erronea applicazione e motivazione delle aggravanti previste dall'art. 416‑bis,1 (finalità agevolatrice e metodo mafioso), carenza di elementi per l'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90), vizio di motivazione per non aver tenuto conto del "tempo silente" e presunte violazioni degli artt. 273 e 274 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi, confermando che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione ampia e coerente sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riequilibrare le valutazioni di fatto), ha ritenuto adeguata la ricostruzione probatoria basata su intercettazioni, elementi di contatto e interventi del ricorrente (risoluzione controversie, gestione economica degli affiliati, uso del pronome "noi" in contesti significativi, partecipazione ad operazioni di droga), e ha affermato che il "tempo silente" non è di per sé idoneo a superare le presunzioni di esigenze cautelari senza prova di dissociazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa sulla base di elementi contestuali e comportamentali (interventi risolutivi, gestione economica, rapporti con altri capi), senza che la cassazione potesse rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti

  • art. 629 cod. pen.

    L'estorsione è stata ricostruita attraverso conversazioni intercettate che hanno evidenziato un rapporto estorsivo continuato, la corresponsione di denaro e l'imposizione di un'assunzione

  • art. 416‑bis, 1 cod. pen.

    Le aggravanti (finalità di agevolazione della cosca e metodo mafioso) sono state ritenute emergenti dagli elementi probatori; la Corte di cassazione ha però ricordato che l'impugnazione di aggravanti ha scarso interesse se non incide sulla legittimità della misura cautelare

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    La Corte ha confermato la sussistenza di gravi indizi di associazione per il traffico di stupefacenti in presenza di pluralità di soggetti, ruoli stabili e luoghi riconducibili all'attività illecita

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione (assoluta o relativa a seconda del caso) di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di mafia; la Corte ha precisato che il "tempo silente" non è di per sé sufficiente a superare la presunzione senza prove di dissociazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il sindacato in cassazione sulla motivazione è limitato: la cassazione valuta la coerenza logica e il rispetto dei principi di diritto, non può riformulare la valutazione dei fatti già compiuta dal giudice del merito

  • artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Le censure riguardanti presunte violazioni degli artt. 273‑274 (attinenti alla motivazione) sono state esaminate e ritenute prive di rilievo rispetto al perimetro valutativo consentito in cassazione

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta l'esecuzione degli adempimenti conseguenti alla pronuncia di condanna alle spese; norma citata per gli adempimenti di cancelleria

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti: il ricorso per vizio di motivazione deve dimostrare una incoerenza logica o giuridica nella motivazione e non una diversa lettura dei fatti.
  • Per la configurazione del reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis) il giudice valorizza elementi contestuali e comportamentali (interventi risolutivi, gestione economica, rapporti verticistici, espressioni come "noi" se lette nel contesto) che consentono di desumere l'adesione e il ruolo nell'organizzazione.
  • L'estorsione può essere provata non solo da un singolo episodio terminale ma da un quadro continuativo desumibile da intercettazioni e comportamenti ripetuti (richieste ripetute, imposizioni, corresponsione di somme o imposizione di assunzioni).
  • Le aggravanti legate al metodo mafioso o alla finalità di agevolazione della cosca richiedono elementi specifici ma la loro contestazione in cassazione può risultare priva di interesse se non incide sulla misura cautelare adottata.
  • In tema di misure cautelari per reati mafiosi, la presunzione di necessità della custodia (art. 275, comma 3) è forte: il "tempo silente" non è sufficiente a superarla; per ribaltare la presunzione è necessario dimostrare dissociazione concreta, cessazione dell'attività o altri elementi oggettivi.
  • Nel contestare la motivazione è essenziale indicare quale delle forme tassative di vizio previste dall'art. 606 c.p.p. si ritiene sussistere; riproporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito conduce generalmente all'inammissibilità o al rigetto.

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