Sentenza del 05/07/2016 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC -LEGITTIMITA' - SUSSISTE. Èlegittima la notificazione della cartella di pagamento a mezzo postaelettronica certificata (pec), posto che l'invio per posta elettronica certificata, nel rispetto delleprescrizioni del D.P.R. 68/2005, appare sufficiente a dare certezza legaledella ricezione e della data di ricezione del documento notificato da parte deldestinatario, attesa l'equivalenza - prevista dall'art. 48 del D.lgs. 82/2005 -tra la trasmissione del documento informatico per via telematica allanotificazione per mezzo della posta. Inoltre, non appare necessaria lacompilazione della relazione di notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), sostenendo presumibilmente l'assenza dei requisiti formali della notificazione, inclusa la relazione di notificazione.
La decisione
La notificazione tramite PEC è stata ritenuta legittima. L'invio mediante PEC, se effettuato nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 68/2005, garantisce certezza legale sia della ricezione sia della relativa data. È stata riconosciuta l'equivalenza tra la trasmissione telematica del documento informatico e la notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 82/2005. Non è stata ritenuta necessaria la compilazione di una distinta relazione di notificazione.
Norme richiamate
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Il rispetto delle regole tecniche e procedurali sulla posta elettronica certificata consente di attribuire valore legale all'invio, alla ricezione e alla relativa data.
Art. 48 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
La trasmissione telematica del documento informatico tramite PEC è equiparata, quanto agli effetti giuridici, alla notificazione mediante posta, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata tramite PEC quando l'invio rispetta la disciplina tecnica e normativa applicabile.
- Le ricevute di accettazione e consegna della PEC costituiscono elementi idonei a dimostrare l'invio, la ricezione e la data della notificazione.
- La validità della notificazione non dipende necessariamente dalla redazione di una separata relazione di notificazione, se la documentazione PEC consente di ricostruire con certezza l'operazione.
- In caso di contestazione, occorre verificare concretamente l'indirizzo PEC utilizzato, la corretta identificazione del destinatario, l'integrità degli allegati e la presenza delle ricevute di accettazione e consegna.
- La sola contestazione della forma telematica o dell'assenza della relazione di notificazione, senza allegare irregolarità sostanziali nella trasmissione o nella ricezione, è normalmente insufficiente a rendere invalida la notificazione.
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