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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7022/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bertozzi era stato condannato per il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 per avere, quale legale rappresentante della Idroservice Sas, emesso fatture per operazioni inesistenti e successive note di credito fittizie al fine di evadere imposte, sottraendo all'imposizione complessivi euro 53.113,00. Ha impugnato in Cassazione con tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto per presunta difformità descrittiva tra contestazione e accertamento (problema di riferibilità delle note di credito alle fatture); 2) motivazione contraddittoria e illogica sulla sussistenza del dolo specifico (volontà di frodare il fisco) e travisamento della prova; 3) errata valutazione della soglia di punibilità, sostenendo che l'importo effettivamente ripreso a tassazione fosse circa 16.000 euro, sotto la soglia di 30.000 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il nucleo centrale dell'accusa (meccanismo fraudolento costituito da fatture inesistenti e note di credito fittizie) sia rimasto invariato tra i gradi di giudizio, e quindi non vi sia violazione del principio di corrispondenza; ha confermato che il dolo specifico può coesistere con la finalità di procurarsi liquidità, per cui la motivazione circa l'elemento soggettivo è corretta; ha inoltre confermato che, ai fini della soglia di punibilità, deve considerarsi l'ammontare del credito d'imposta inesistente indicato in dichiarazione (pari a euro 53.112,58), quindi la soglia è superata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce le frodi fiscali mediante artifici e documenti falsi; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie alla condotta consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e note di credito fittizie.

  • art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 74 del 2000

    Il legislatore chiarisce che le soglie di punibilità si intendono estese anche all'ammontare del credito d'imposta inesistente esposto in dichiarazione; la Corte ha applicato questa interpretazione per ritenere superata la soglia di punibilità.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Stabilisce che l'IVA è dovuta anche in caso di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; la Corte lo ha richiamato per collegare l'effetto fiscale delle fatture e del credito fittizio.

  • artt. 521 (commi 1 e 2), 522, 178 (lett. b) e c), 199 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di motivazione, specificazione dell'imputazione e principio di corrispondenza; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni applicabili ai fatti del caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso; invocata per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se il 'nucleo centrale' dell'accusa rimane invariato tra i gradi di giudizio, differenze descrittive o sviluppi argomentativi non costituiscono di per sé violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza.
  • Il dolo specifico richiesto per i reati fiscali può coesistere con finalità ulteriori (es. procurarsi liquidità); la presenza di uno scopo strumentale diverso non esclude automaticamente la volontà di evadere il fisco.
  • Ai fini del superamento della soglia di punibilità per i reati tributari si considera anche l'ammontare di crediti d'imposta inesistenti indicati nella dichiarazione fiscale; non è necessario che l'importo effettivamente riscosso corrisponda a quanto denunciato come credito.
  • Per impugnare efficacemente la motivazione di merito in Cassazione occorre dimostrare errori probatori o contraddizioni che incidano sulla decisione; contestazioni di mera incongruenza descrittiva sono frequentemente ritenute irrilevanti.
  • Nelle frodi fiscali basate su documentazione fittizia il giudice valuta il meccanismo complessivo (schema fatture inesistenti + note di credito) e non singoli documenti isolati.
  • La declaratoria di inammissibilità della cassazione per manifesta infondatezza può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

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