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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2129/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p., sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata nonostante non fosse stata ritualemente contestata, con effetto sulla quantificazione della pena anche se era stata dichiarata equivalenza con le circostanze attenuanti; 2) inosservanza di legge in relazione agli artt. 240 c.p. e 445 c.p.p., contestando la confisca del denaro in sequestro perché non era stata provata la riferibilità delle somme all'attività criminosa, la confisca essendo fondata su elementi congetturali e generici (assenza di stabile occupazione, precedenti di polizia) e quindi illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (riguardante la recidiva e il calcolo della pena concordata), rilevando che la recidiva era stata ritualmente contestata e che gli errori di calcolo nelle operazioni strumentali al patteggiamento non sono deducibili in cassazione purché la pena finale non sia contra legem. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro, ritenendo che il Tribunale non avesse fornito una motivazione adeguata e non avesse dimostrato il nesso eziologico necessario tra le somme sequestrate e il reato per cui si procedeva; inoltre ha precisato che la confisca per sproporzione non è ammessa per la fattispecie dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, e che la confisca del profitto ex art. 240 c.p. è facoltativa e richiede prova del vantaggio economico e della finalità di impedire il reimpiego. Conseguenza pratica: restituzione delle somme all'avente diritto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna (2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa, distruzione e confisca delle sostanze) è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    La Corte distingue le diverse ipotesi previste dall'art. 73: la fattispecie del comma 5 (detenzione ai fini di spaccio per particolari quantità/tipologie) esclude l'applicazione della confisca per sproporzione prevista da alcune norme collegate, per cui non è ammessa la confisca automatica per sproporzione per tale comma.

  • Codice penale, art. 240

    La confisca del profitto del reato è facoltativa; richiede motivazione specifica circa il vantaggio economico derivante dal reato e l'obiettivo di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi.

  • Codice penale, art. 240-bis

    Norma richiamata in tema di confisca per reati collegati alla droga; la sua applicazione è regolata e collegata alle previsioni disciplinate dal d.P.R. 309/1990 e dalle norme speciali che ne esclusono l'operatività in talune ipotesi.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis

    Prevede la confisca di cui all'art. 240-bis per specifiche ipotesi previste dall'art. 73 ma esclude espressamente la fattispecie del comma 5, con conseguente interdizione della confisca per sproporzione in quella fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 444 e art. 448

    art. 444; art. 448 (e comma 2-bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103)

    Regolano il patteggiamento e i limiti del controllo di legittimità; la Corte ricorda che, dopo la novella, non sono deducibili in cassazione gli errori nelle operazioni di calcolo strumentali alla determinazione della pena concordata, salvo che si traduca in pena illegale; tuttavia, la confisca ordinata dal giudice esula dall'area negoziale e può essere impugnata per violazione di legge quando disposta in assenza dei presupposti.

  • Costituzione, art. 111 e art. 25

    art. 111, comma 7; art. 25

    Rilevano i principi di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e il regime delle misure di sicurezza: la mancanza o apparenza della motivazione rende il provvedimento ricorribile per violazione di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione della Cassazione (comunicazione al Procuratore Generale).

Massime di principio

  • La confisca di somme di denaro deve essere motivata con la dimostrazione del nesso eziologico tra le somme e il reato: mere congetture (assenza di lavoro stabile, precedenti) non bastano.
  • Per le fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, non è ammessa la confisca per sproporzione prevista per altre ipotesi (necessario verificare quale tipo di confisca si intende applicare).
  • La confisca ex art. 240 c.p. (profitto) è facoltativa e richiede due accertamenti motivati: (a) le somme costituiscono vantaggio economico direttamente o indirettamente connesso al reato; (b) l'ablazione è finalizzata a prevenire o impedire l'agevolazione di nuovi reati.
  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il controllo di legittimità della Cassazione è incentrato sulla pena finale; errori nei calcoli interni non sono normalmente impugnabili se la pena finale non è illegale.
  • Le statuizioni che esulano dall'accordo negoziale (es. misure ablative non obbligatorie) devono essere motivate compiutamente e sono sindacabili in cassazione per violazione di legge o per motivazione mancante o apparente.
  • Se non è possibile ricostruire un nesso causale fra il denaro sequestrato e i fatti oggetto di giudizio, la confisca va annullata e le somme restituite all'avente diritto.

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