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Sentenza

Sentenza n. 1112/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alla struttura privata accreditata di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e a fronte del solo ticket eventualmente dovuto, prestazioni sanitarie oltre la disponibilità programmata quando non sia possibile rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e operante sulla base di un contratto con l’ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che disciplinavano il governo delle liste d’attesa. La circolare prevedeva che, qualora non fosse possibile assicurare al cittadino la prestazione entro il termine corrispondente alla classe di priorità, e non fossero disponibili alternative presso altre strutture accreditate, la struttura inizialmente contattata dovesse erogare la prestazione in regime libero-professionale, con oneri a proprio carico e a fronte del solo ticket eventualmente dovuto. Con il primo motivo sono stati dedotti la contraddittorietà, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento e l’ingiustizia manifesta, poiché l’obbligo avrebbe impedito la programmazione dell’attività e il rispetto del budget annuale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sarebbero obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in ragione del carattere sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici. Con il sesto motivo sono stati dedotti carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo aver rilevato che, in un analogo giudizio, una struttura sanitaria aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché la previsione contestata non aveva trovato concreta applicazione nell’esercizio 2024 e perché la normativa sopravvenuta aveva previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, il Collegio ha ritenuto venuto meno l’interesse attuale della ricorrente alla pronuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, 72-bis e 84, comma 4, c.p.a., con sentenza semplificata. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento del processo e della mancata attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata dopo la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024

    Normativa sopravvenuta indicata come presupposto della remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa, concorrendo al venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere i limiti dell’obbligo delle strutture private accreditate rispetto ai volumi e al tetto di spesa programmati; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla programmazione e ai limiti dell’attività delle strutture accreditate; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Parametro costituzionale invocato contro l’imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Parametro convenzionale invocato contro l’imposizione di prestazioni gratuite; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, la disciplina impugnata non abbia trovato concreta applicazione nei confronti del ricorrente e una normativa sopravvenuta abbia modificato il quadro regolatorio in senso satisfattivo o comunque incompatibile con l’utilità perseguita, viene meno l’interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere svolta mediante il procedimento previsto dall’art. 72-bis c.p.a. e condurre alla definizione della controversia con sentenza semplificata, senza esame dei motivi di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse riguarda l’utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe conseguire dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato; quando tale utilità non sia più conseguibile o non abbia più rilievo pratico, il giudice non procede all’esame della legittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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