Sentenza n. 486/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento del 6 settembre 2024, emesso dal Ministro dell’Interno a conclusione del procedimento n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 10 settembre 2024, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1998; nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, motivato sulla base di precedenti e segnalazioni penali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana il 6 aprile 2021, ha impugnato il provvedimento ministeriale del 6 settembre 2024, notificato il 10 settembre 2024. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto del 12 dicembre 2023 aveva indicato quale unica ragione ostativa un procedimento penale per invito alla prostituzione e favoreggiamento, mentre il decreto finale aveva valorizzato anche una sentenza di condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, nonché un rapporto informativo della Questura contenente segnalazioni per numerosi reati, tra cui stupefacenti, tentato omicidio volontario, invito alla prostituzione, sequestro di persona e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere. Ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia grave e manifesta e difetto di istruttoria. Il Ministero ha contestato le censure e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto non aveva comunicato tutte le ragioni ostative poi poste a fondamento del diniego finale: in particolare, non erano stati previamente indicati il rapporto informativo della Questura e le ulteriori segnalazioni penali, formulate peraltro in modo generico, senza precisazioni sulle circostanze di tempo e luogo né sugli sviluppi processuali. Anche se il ricorrente aveva potuto interloquire sulla condanna per stupefacenti, da lui stesso richiamata nelle osservazioni e rispetto alla quale aveva rappresentato l'intervenuta riabilitazione, non era stato posto in condizione di formulare controdeduzioni complete sulle ulteriori ragioni ostative. Il giudice ha affermato che il preavviso di rigetto deve consentire un confronto effettivo su tutte le ragioni fattuali e giuridiche che l'amministrazione intende porre a base della decisione. Trattandosi di provvedimento discrezionale, il mancato rispetto dell'obbligo partecipativo, alla luce della novella del 2020, comporta l'annullamento senza possibilità per l'amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, non trovando applicazione la sanatoria giudiziale dell'art. 21-octies. L'annullamento determina la regressione del procedimento: l'amministrazione dovrà riesaminare l'istanza, con il vincolo conformativo derivante dalla sentenza, comunicando previamente e specificamente tutti gli eventuali motivi ostativi. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, oggetto del procedimento ministeriale.
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
Il preavviso di rigetto deve indicare tutte le ragioni fattuali e giuridiche ostative che l'amministrazione intende porre a fondamento del provvedimento finale, così da consentire una partecipazione effettiva e un contraddittorio completo. L'omessa comunicazione di ragioni ostative ulteriori determina, nel caso di provvedimento discrezionale, l'annullamento dell'atto.
art. 21-octies l. 241/1990
Secondo la sentenza, dopo la novella del 2020 non è consentito all'amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento discrezionale non avrebbe potuto avere contenuto diverso per sanare la violazione dell'art. 10-bis; non opera quindi la cosiddetta sanatoria giudiziale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nell'ordinanza cautelare per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, in ragione della non manifesta infondatezza della censura partecipativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte, il preavviso di rigetto deve comunicare in modo completo e specifico tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che l'amministrazione intende porre a fondamento del provvedimento negativo; non è sufficiente indicare solo alcune delle ragioni poi valorizzate nell'atto finale.
- La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 sussiste quando l'amministrazione fonda il diniego su precedenti, segnalazioni o altri elementi ostativi non previamente comunicati, soprattutto se tali elementi sono esposti genericamente e non consentono all'interessato di formulare controdeduzioni puntuali.
- Per i provvedimenti discrezionali, l'omessa preventiva comunicazione di tutti i motivi ostativi comporta l'annullamento del provvedimento finale e non può essere sanata mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.
- L'accoglimento di una censura procedimentale relativa al preavviso di rigetto non comporta il riconoscimento della spettanza del bene della vita, ma determina la regressione del procedimento e la riedizione del potere amministrativo, nel rispetto del vincolo conformativo del giudicato e previa comunicazione di tutti gli eventuali motivi ostativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →