Ordinanza n. 530/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Pistoia Cat. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, per i gravi motivi esposti in narrativa; annullare il predetto decreto e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per l'effetto ordinando all'Amministrazione resistente l'immediata restituzione al Sig. -OMISSIS--OMISSIS- della licenza di porto di fucile per uso sportivo nr.-OMISSIS-, nonchè delle armi e delle munizioni oggetto di ritiro cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Pistoia recante il ritiro o la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, con ritiro cautelare di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, nonché la restituzione della licenza, delle armi e delle munizioni. Dal testo emerge che l'amministrazione ha adottato il provvedimento in presenza di un contesto familiare caratterizzato da forte conflittualità. Il ricorrente ha contestato il provvedimento, ma l'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso. La Questura ha fondato la propria valutazione anche sulle sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri della Stazione di Pescia, nelle quali risultano dichiarazioni della figlia del ricorrente ritenute idonee a sostenere il giudizio di non piena affidabilità cautelativamente rilevante in materia di armi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. In sede cautelare ha ritenuto che la forte conflittualità familiare costituisca, secondo la giurisprudenza della Sezione, un contesto idoneo a giustificare provvedimenti cautelativi in materia di armi, poiché i relativi titoli presuppongono condizioni di piena affidabilità. Le sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri, e in particolare le dichiarazioni della figlia del ricorrente, sono state considerate sufficienti, al primo sommario esame proprio della fase cautelare, a supportare il giudizio posto a fondamento dell'atto questorile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base del sommario esame cautelare il TAR ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di licenze e titoli abilitativi relativi alle armi, la piena affidabilità del titolare costituisce una condizione essenziale; un contesto familiare caratterizzato da forte conflittualità può giustificare l'adozione di provvedimenti cautelativi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
- In sede cautelare, le sommarie informazioni raccolte dagli organi di polizia possono sostenere, al primo sommario esame, la valutazione questorile di non piena affidabilità richiesta per il mantenimento dei titoli in materia di armi.
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