Ordinanza n. 1640/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus--_Chimica e Propedeutica Biochimica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro per l'accesso ai corsi di area medica, esiti delle prove, graduatorie nazionali e mancata ammissione al secondo semestre
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il complesso degli atti ministeriali e universitari concernenti il semestre filtro e l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, nonché i propri esiti d'esame, le graduatorie nazionali e il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025, con particolare riferimento al recupero dei voti rifiutati, alla penalizzazione e alla collocazione per coorti; la mancata immatricolazione in una sede ritenuta disponibile; la mancata concessione di ulteriori strumenti compensativi per la disabilità; il mancato arrotondamento del voto di Chimica da 17,5 a 18; l'utilizzo delle coorti anziché della sommatoria dei punteggi; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; il regime delle decadenze per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; la violazione dei principi e dei limiti posti dal d.lgs. n. 71/2025 e dalla legge delega, nonché dei principi di imparzialità, ragionevolezza, legittimo affidamento, par condicio, legalità e buon andamento. Sono state prospettate anche questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, oltre a domande di ammissione in forma specifica e, in subordine, di risarcimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole ai motivi di ricorso. Ha ritenuto che il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, pur macchinoso, realizzi un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'esigenza di saturare i posti e la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati con tre sufficienze restano sempre preferiti e gli altri sono ordinati per fasce secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025. La mancata immatricolazione è stata ricondotta alle sedi indicate dal ricorrente, senza prova di criticità tecniche del sistema. Non è stata ravvisata, in questa fase, illegittimità nella mancata concessione di formulari, mappe o strumenti analoghi, dovendo gli strumenti compensativi essere rapportati alla disabilità e alla tipologia della prova senza creare vantaggi indebiti. È stato escluso l'arrotondamento del voto di 17,5 a 18, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 rileva ai fini della carriera e non del superamento dell'esame o della graduatoria. È stata ritenuta non manifestamente irragionevole la scelta delle coorti e carente d'interesse la censura sulla redistribuzione dei posti, non essendo stato dimostrato il punteggio utile alla riassegnazione. Il regime delle decadenze è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025. Quanto all'anonimato, non è stata ravvisata una violazione non irrilevante, considerata la procedura di chiusura dei contenitori, il ruolo del CINECA e l'assenza di prova circa una concreta possibilità di alterazione dei risultati. Il TAR ha escluso, in sede cautelare, eccesso di delega, manifesta irragionevolezza e genericità delle censure eurounitarie e costituzionali. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro 20 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare, che il TAR ha ritenuto insussistenti per mancanza di una prognosi favorevole sulle censure.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la domanda di condanna in forma specifica all'ammissione al corso e, in subordine, al risarcimento.
d.lgs. n. 71/2025
La disciplina primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; rimette inoltre al Ministero la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti
La possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è esclusa già dalla legge, sicché è legittima la limitazione regolamentare del recupero dei voti rifiutati.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
La norma impone, ove disponibile, l'immatricolazione in una sede indicata dal candidato e consente l'assegnazione ad altra sede per i candidati le cui sedi prescelte non siano disponibili; su tale base è coerente l'obbligo di immatricolazione a pena di decadenza.
d.m. n. 418/2025
Ha fissato le regole originarie del semestre filtro, comprese le condizioni di superamento degli esami e l'arrotondamento rilevante ai fini della carriera.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto opera ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria.
d.m. n. 1115/2025
Ha introdotto un sistema di graduazione per fasce e coorti, tutelando la priorità dei candidati con tre sufficienze e graduando gli altri in rapporto alla prossimità alle condizioni originarie di accesso.
all. 2, punto 16, d.m. n. 478/2015
Prevede la chiusura dei compiti negli appositi contenitori; tale procedura è stata valorizzata per escludere una violazione non irrilevante dell'anonimato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, il sistema deve preservare la posizione di chi ha conseguito i requisiti secondo le regole originarie e può graduare i beneficiari della deroga in coorti o fasce parametrate alla maggiore o minore prossimità a tali requisiti; tale bilanciamento non è manifestamente irragionevole se assicura la parità di trattamento tra candidati in condizioni omogenee.
- La rinuncia a una votazione conseguita in un esame di profitto può essere disciplinata in modo da impedire il recupero del voto quando il candidato abbia superato positivamente una successiva prova, poiché l'esito positivo del secondo appello, accettato, sostituisce la precedente valutazione non accettata; la relativa possibilità di rinuncia può inoltre essere esclusa dalla legge prima della formazione della graduatoria.
- Gli strumenti compensativi nelle prove selettive devono essere rapportati sia alla disabilità sia alla concreta tipologia della prova e non possono trasformarsi in un vantaggio competitivo; nei test nazionali, formulari, mappe o materiali analoghi possono essere esclusi quando la commissione non sia in grado di verificarne preventivamente il contenuto e la neutralità.
- L'arrotondamento del voto previsto per la valutazione della carriera universitaria non si estende automaticamente al superamento dell'esame né alla formazione della graduatoria, quando la lex specialis stabilisca soglie e criteri puntuali di selezione.
- La violazione delle regole sull'anonimato determina l'effetto viziante della procedura solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere la segretezza o l'imparzialità della correzione; la mera prospettazione astratta di una possibile associazione tra candidato e codice numerico non è sufficiente se la procedura prevede contenitori sigillati e successive operazioni informatiche di rilevazione.
- L'interesse a contestare la mancata redistribuzione di posti vacanti richiede la dimostrazione che il ricorrente avrebbe conseguito l'ammissione attraverso la riassegnazione; il processo non può attribuire un bene della vita non spettante secondo il merito risultante dalla procedura.
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