Sentenza del 17/11/2017 n. 27292 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno edificabile, contestando il maggior valore accertato dall'Amministrazione finanziaria. In Cassazione hanno denunciato, principalmente, la motivazione apparente della sentenza della Commissione tributaria regionale, che si era limitata a confermare la decisione di primo grado senza esaminare concretamente le loro doglianze e gli elementi contrari, tra cui la pertinenza del listino FIMAA e dei precedenti negozi su terreni similari utilizzati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione apparente e per mancato esame critico dei motivi di gravame. La CTR si era limitata a un'adesione generica alla decisione di primo grado e alla tesi dell'Agenzia, senza spiegare perché gli elementi addotti dai contribuenti fossero insufficienti o perché le fonti utilizzate dall'Ufficio fossero pertinenti. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, idonea a illustrare le ragioni della decisione; non è sufficiente una conferma generica della pronuncia di primo grado.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è un requisito essenziale. La sua mancanza o apparenza determina la nullità della decisione.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Impone che la motivazione esponga, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; nel caso concreto i ricorrenti hanno depositato una memoria.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012
Ha ridotto il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale, ma resta censurabile la motivazione meramente apparente, perché equivale alla mancanza della motivazione.
Principi affermati da Cass., Sezioni Unite, nn. 8053 e 8054 del 2014
L'anomalia motivazionale consistente nella motivazione apparente integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante e può comportare la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare o confermare la decisione di primo grado: deve esaminare, anche sinteticamente, i motivi di impugnazione e spiegare perché li ritiene infondati.
- La motivazione è apparente quando utilizza formule generiche, afferma la prevalenza della tesi dell'Amministrazione o richiama la decisione precedente senza confrontarsi con le contestazioni specifiche della parte.
- Nel contestare un accertamento di valore, il giudice deve valutare concretamente la pertinenza e l'attendibilità dei dati utilizzati dall'Ufficio, nonché gli elementi contrari prodotti dal contribuente.
- La cassazione per motivazione apparente non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito: normalmente la causa viene rinviata al giudice di merito per una nuova valutazione adeguatamente motivata.
- In situazioni analoghe è essenziale indicare con precisione quali doglianze o prove siano state ignorate, così da dimostrare che la sentenza non ha svolto un effettivo esame del gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 822 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 4709 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 27286 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →