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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30767/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008, emesso applicando la disciplina delle società non operative. La società ricorrente sosteneva di trovarsi in una fase di avvio e valutazione del progetto imprenditoriale, con attività ancora in non normale svolgimento, e che ciò integrasse una situazione oggettiva idonea a impedire il conseguimento dei ricavi e del reddito presunti dalla normativa sulle società di comodo. Con il primo motivo denunciava la falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, assumendo che la nozione di oggettive situazioni ostative dovesse ricomprendere anche la start up o la fase preparatoria successiva al primo periodo d'imposta. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, poiché la CTR avrebbe riconosciuto la fase di start up ma, nonostante ciò, avrebbe mantenuto l'applicazione della disciplina antielusiva. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 30, comma 1, lett. c), n. 2, L. n. 724/1994, sostenendo che l'esclusione automatica prevista per il primo periodo d'imposta dovesse estendersi anche alle annualità successive in cui l'impresa fosse ancora in fase di studio e valutazione.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la disciplina delle società di comodo si fonda su un test legale e matematico di operatività, superabile solo mediante prova contraria del contribuente. Ha chiarito che le oggettive situazioni impedititve devono essere specifiche, indipendenti dalla volontà del contribuente e provate analiticamente, potendo consistere, ad esempio, nel mancato rilascio di autorizzazioni amministrative o nello svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica, ma non essendo sufficiente una generica fase di valutazione o la mera sospensione dell'iniziativa imprenditoriale. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la società era stata costituita per realizzare uno stabilimento, aveva acquistato un'area e un fabbricato per ampliare la produzione, ma successivamente aveva sospeso l'iniziativa per il calo del mercato; tali circostanze non dimostravano però, in modo analitico, un'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi presunti. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta conforme ai principi di legge. Il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese di lite, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    "In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo..."

    Le oggettive situazioni ostative devono essere specifiche, indipendenti dalla volontà del contribuente e provate da quest'ultimo; non basta una generica fase di start up o di valutazione del progetto imprenditoriale.

  • art. 30, comma 1, lett. c), n. 2, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    non riportata integralmente

    L'esclusione automatica per il primo periodo d'imposta è norma speciale e non viene estesa in via automatica ai periodi successivi solo perché l'attività non è ancora pienamente avviata.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    non riportata integralmente

    È il richiamo procedurale per la richiesta di disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni impeditive.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    non riportata integralmente

    Le censure di falsa applicazione di legge e di nullità per motivazione apparente/contraddittoria sono state ritenute infondate alla luce della corretta applicazione della disciplina di merito.

  • art. 36, comma 2, e art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non riportata integralmente

    Invocati per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma non accolti.

  • art. 132 c.p.c.

    non riportata integralmente

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    non riportata integralmente

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non riportata integralmente

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di società non operative, il meccanismo legale di determinazione del reddito presunto opera come test matematico basato su coefficienti di legge e può essere superato solo con prova contraria del contribuente.
  • L'"impossibilità" di conseguire i ricavi o il reddito presunti deve derivare da circostanze oggettive, specifiche e indipendenti dalla volontà del contribuente; la mera sospensione dell'attività o una generica fase preparatoria non sono di per sé sufficienti.
  • La fase di non normale svolgimento dell'attività può rilevare solo quando risulti un effettivo ritardo nell'avvio per cause estranee alla volontà dell'impresa, come il protrarsi della costruzione dell'impianto o il mancato rilascio di autorizzazioni richieste tempestivamente.
  • La prova dell'oggettiva impossibilità deve essere analitica e riferita alle singole componenti del test di operatività, non potendo fondarsi su affermazioni generiche o su mere aspettative imprenditoriali.
  • La motivazione della sentenza tributaria non è affetta da nullità quando, pur sintetica, consente di comprendere la ratio della decisione e di verificare che la CTR abbia applicato correttamente i principi sulla ripartizione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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