Cassazione Penale, Sentenza n. 22305/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali (artt. 581 comma 1-ter, 161 c.p.p.), carenza e illogicità della motivazione e prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1-ter in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., oltre a rilevare errori materiali e l'effettiva presenza di una nomina con elezione di domicilio prodotta e depositata unitamente all'atto di impugnazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo. Ha motivato che la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25/8/2024) e, nella fase transitoria, le Sezioni Unite hanno interpretato la norma nel senso che è sufficiente che l'atto d'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idoneo a consentire l'individuazione del luogo per la notificazione; nel caso concreto l'appello conteneva l'indicazione "come da nomina in atti" e la nomina con elezione di domicilio risultava prodotta e depositata (22/05/2024), per cui la declaratoria di inammissibilità per mancata elezione di domicilio era ingiustificata
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»
La norma, originalmente introdotta dalla riforma Cartabia, è stata poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n.114; le Sezioni Unite hanno però stabilito un'interpretazione transitoria secondo cui è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, evitando automaticamente l'inammissibilità quando tale riferimento consente l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. o)
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter c.p.p.; tale abrogazione è entrata in vigore il 25/08/2024 e incide sulla non applicabilità della norma alle impugnazioni pendenti nel giudizio principale
d.lgs. 150/2022 (art. 33, comma 1, lett. d)
Disposizione che aveva introdotto l'art. 581, comma 1-ter, nel contesto della cd. riforma Cartabia
Riconosciuta come disposizione generale che disciplina la legittimazione ad impugnare e la sua centralità sistematica e costituzionale
Richiamato dalla difesa come norma di riferimento per la valutazione della forma e del deposito degli atti e dei documenti nel fascicolo
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento delle censure svolte in Cassazione (inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e carenza/illogicità della motivazione)
artt. 24, 27 e 111 Cost.
Richiamati dalla difesa per sostenere la rilevanza costituzionale del diritto di difesa e dell'accesso agli strumenti di impugnazione; la Corte ha ritenuto comunque non rilevante la questione di costituzionalità per la fase principale, data l'abrogazione della norma
Sezioni Unite - pronuncia e informazione provvisoria (udienza 24.10.2024, informazione provvisoria n.15/24 del 24.11.2024)
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nella fase transitoria, è sufficiente il richiamo espresso in atto all'esistenza e collocazione nel fascicolo di una precedente elezione di domicilio; la sanzione dell'inammissibilità non può automatisticamente discendere dal mancato deposito contestuale di una nuova elezione
Massime di principio
- Dichiarazioni o elezioni di domicilio già effettuate e depositate in precedenti fasi processuali possono essere richiamate nell'atto d'impugnazione: un riferimento espresso e specifico (es. "come da nomina in atti" con indicazione della data/atto) può essere sufficiente a evitare l'inammissibilità per mancanza di nuova elezione
- Dopo l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., occorre verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto alla disciplina transitoria; le questioni di costituzionalità della norma abrogata possono risultare non rilevanti se la norma non è più applicabile nel giudizio principale
- Il principio del favor impugnationis impone al giudice di verificare concretamente l'esistenza e la reperibilità della nomina/eletto di domicilio nel fascicolo prima di dichiarare l'inammissibilità per vizi formali
- Errori materiali o contraddizioni nell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità (es. indicazione errata del Tribunale o della data) possono rafforzare l'esigenza di un riesame e giustificano attenzione nella valutazione della motivazione
- Se la nomina/elevazione di domicilio è effettivamente depositata e facilmente individuabile, la sanzione dell'inammissibilità è sproporzionata e deve essere evitata; il giudice deve preferire soluzioni che preservino il diritto di impugnare
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