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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22305/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali (artt. 581 comma 1-ter, 161 c.p.p.), carenza e illogicità della motivazione e prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1-ter in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., oltre a rilevare errori materiali e l'effettiva presenza di una nomina con elezione di domicilio prodotta e depositata unitamente all'atto di impugnazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo. Ha motivato che la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25/8/2024) e, nella fase transitoria, le Sezioni Unite hanno interpretato la norma nel senso che è sufficiente che l'atto d'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idoneo a consentire l'individuazione del luogo per la notificazione; nel caso concreto l'appello conteneva l'indicazione "come da nomina in atti" e la nomina con elezione di domicilio risultava prodotta e depositata (22/05/2024), per cui la declaratoria di inammissibilità per mancata elezione di domicilio era ingiustificata

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»

    La norma, originalmente introdotta dalla riforma Cartabia, è stata poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n.114; le Sezioni Unite hanno però stabilito un'interpretazione transitoria secondo cui è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, evitando automaticamente l'inammissibilità quando tale riferimento consente l'immediata individuazione del luogo per la notificazione

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. o)

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter c.p.p.; tale abrogazione è entrata in vigore il 25/08/2024 e incide sulla non applicabilità della norma alle impugnazioni pendenti nel giudizio principale

  • d.lgs. 150/2022 (art. 33, comma 1, lett. d)

    Disposizione che aveva introdotto l'art. 581, comma 1-ter, nel contesto della cd. riforma Cartabia

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Riconosciuta come disposizione generale che disciplina la legittimazione ad impugnare e la sua centralità sistematica e costituzionale

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma di riferimento per la valutazione della forma e del deposito degli atti e dei documenti nel fascicolo

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure svolte in Cassazione (inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e carenza/illogicità della motivazione)

  • artt. 24, 27 e 111 Cost.

    Richiamati dalla difesa per sostenere la rilevanza costituzionale del diritto di difesa e dell'accesso agli strumenti di impugnazione; la Corte ha ritenuto comunque non rilevante la questione di costituzionalità per la fase principale, data l'abrogazione della norma

  • Sezioni Unite - pronuncia e informazione provvisoria (udienza 24.10.2024, informazione provvisoria n.15/24 del 24.11.2024)

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nella fase transitoria, è sufficiente il richiamo espresso in atto all'esistenza e collocazione nel fascicolo di una precedente elezione di domicilio; la sanzione dell'inammissibilità non può automatisticamente discendere dal mancato deposito contestuale di una nuova elezione

Massime di principio

  • Dichiarazioni o elezioni di domicilio già effettuate e depositate in precedenti fasi processuali possono essere richiamate nell'atto d'impugnazione: un riferimento espresso e specifico (es. "come da nomina in atti" con indicazione della data/atto) può essere sufficiente a evitare l'inammissibilità per mancanza di nuova elezione
  • Dopo l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., occorre verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto alla disciplina transitoria; le questioni di costituzionalità della norma abrogata possono risultare non rilevanti se la norma non è più applicabile nel giudizio principale
  • Il principio del favor impugnationis impone al giudice di verificare concretamente l'esistenza e la reperibilità della nomina/eletto di domicilio nel fascicolo prima di dichiarare l'inammissibilità per vizi formali
  • Errori materiali o contraddizioni nell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità (es. indicazione errata del Tribunale o della data) possono rafforzare l'esigenza di un riesame e giustificano attenzione nella valutazione della motivazione
  • Se la nomina/elevazione di domicilio è effettivamente depositata e facilmente individuabile, la sanzione dell'inammissibilità è sproporzionata e deve essere evitata; il giudice deve preferire soluzioni che preservino il diritto di impugnare

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