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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07221/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un ingegnere per il pagamento del compenso relativo all’attività di direttore dei lavori nella costruzione di un fabbricato. La società convenuta aveva contestato che l’attività fosse stata effettivamente svolta dall’ingegnere, sostenendo che l’incarico gli fosse stato attribuito solo fittiziamente per seguire la pratica di mutuo e che la direzione lavori fosse stata in realtà eseguita da altro tecnico. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’attività svolta e per il mancato rideposito del fascicolo con i documenti. La Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione del professionista, valorizzando documenti presenti nel fascicolo della controparte e ritenendo ammissibili anche documenti depositati in appello, perché già prodotti ritualmente in precedenza e ammessi con ordinanza di rimessione in termini non revocata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 324, 329 e 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno sulla simulazione per interposizione fittizia di persona e sull’inesistenza dell’attività professionale; 2) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello riesaminato il merito nonostante il preteso giudicato sulla simulazione del contratto di prestazione professionale; 3) violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale utilizzato documenti contenuti in una memoria istruttoria che la ricorrente riteneva tardivamente prodotta e per non avere considerato la dedotta illegittimità dell’ordinanza di rimessione in termini. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l’appellante aveva contestato proprio l’effettivo svolgimento dell’incarico e che non era maturato alcun giudicato sulla titolarità del rapporto. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che la questione sull’illegittimità della rimessione in termini non era stata specificamente riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado con la comparsa di costituzione in appello, come richiesto dall’art. 346 c.p.c., e che la mera riproduzione generica delle difese precedenti non era sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha escluso sia la formazione del giudicato interno sulla simulazione/interposizione fittizia, sia la nullità della sentenza d’appello, rilevando che la questione era stata devoluta al giudice di secondo grado dall’impugnazione del professionista. Ha inoltre confermato che la società, pur vittoriosa in primo grado su quel punto, avrebbe dovuto riproporre in appello in modo specifico la questione non esaminata dal Tribunale relativa all’ordinanza di rimessione in termini; non avendolo fatto, la censura è rimasta preclusa ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’intimato non ha svolto difese. È stato dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l’avvenuta formazione del giudicato interno, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse una statuizione coperta da giudicato non devoluta in appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per affermare acquiescenza e preclusione all’impugnazione; la Corte ha ritenuto che l’appellante avesse comunque contestato il punto decisivo, evitando la formazione del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ha negato che nella specie fosse maturato un giudicato sulla simulazione o sull’inesistenza del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma di riferimento del motivo incentrato sulla dedotta nullità della sentenza per violazione del giudicato processuale.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre specificamente in appello le domande, eccezioni e istanze non accolte o non esaminate; la mancata riproposizione non determina giudicato ma preclusione processuale.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla produzione documentale ritenuta ammissibile perché già autorizzata e poi utilizzata dalla Corte d’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudicato interno presuppone una statuizione effettivamente rimasta estranea all’impugnazione; se l’appellante contesta la ricostruzione del rapporto e l’effettivo svolgimento della prestazione, non si forma giudicato sulla pretesa simulazione o interposizione fittizia dedotta dalla controparte.
  • La mancata riproposizione specifica, nel giudizio di appello, di domande, eccezioni o istanze non esaminate in primo grado non comporta formazione del giudicato, ma determina una preclusione processuale ex art. 346 c.p.c.
  • La parte pienamente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle in modo espresso e specifico nel primo atto difensivo in appello; il generico richiamo alle difese precedenti non è sufficiente.
  • In sede di legittimità, quando il vizio dedotto ha natura processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la corretta devoluzione della questione e l’effettiva proposizione della riproposizione ex art. 346 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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