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Parere

Parere n. 1043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da Claudio Pesce per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 37223/M/ dei 23 giugno 2009 con il quale si è disposto che "il Prof. Claudio Pesce ... è escluso dalla procedura di iscrizione alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il biennio 2009/2011, per la classe di concorso A019, ai sensi dell'art. 11 — comma 7 — del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, non essendo in possesso di alcuno dei titoli d'accesso prescritti" e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, ivi espressamente comprendendo — in quanto occorra — la Nota dirigenziale prot. n. 3723 del 16 giugno 2009 e — in subordine ed in parte qua il citato D.M. n. 42 del 2009, nonché — ove possibile - per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria e per il risarcimento dei danni da ritardato inserimento, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo.

Giustizia amministrativa201302768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento dirigenziale n. 37223/M del 23 giugno 2009, di esclusione dalla procedura di iscrizione alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, classe di concorso A019.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nonché gli atti presupposti e, in subordine, il decreto ministeriale n. 42 del 2009. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo di avere diritto all'inserimento in graduatoria in quanto già abilitato all'insegnamento a seguito di concorso per titoli ed esami. Ha inoltre chiesto, ove possibile, l'accertamento del diritto all'inserimento e il risarcimento dei danni da ritardato inserimento. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda la giurisdizione sul contenzioso relativo all'inserimento nelle graduatorie del personale docente e, conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso straordinario.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando l'orientamento della giurisprudenza, ha affermato che le controversie concernenti l'impugnazione delle graduatorie del personale docente spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché gli atti di gestione delle graduatorie sono adottati dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La pretesa fatta valere riguarda infatti un diritto soggettivo, consistente nella conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria e nell'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti. Poiché il ricorso straordinario è esperibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., non è stato esaminato il merito delle censure relative alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

Le controversie relative all'impugnazione delle graduatorie del personale docente e all'accertamento del diritto all'inserimento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano atti di gestione adottati dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato e posizioni di diritto soggettivo.

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario è esperibile soltanto contro atti amministrativi definitivi nelle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il difetto di tale presupposto determina l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare la mancata comunicazione dei motivi ostativi, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 401 d.lgs. 297/1994

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento del preteso diritto all'inserimento nelle graduatorie; la questione sostanziale non è stata esaminata a causa del difetto di giurisdizione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Gli atti di gestione delle graduatorie sono ricondotti alle determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente configurabilità di diritti soggettivi e devoluzione della controversia al giudice ordinario.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio esperibile contro atti amministrativi definitivi limitatamente alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 11 d.m. 8 aprile 2009, n. 42

    È la disposizione applicata nel provvedimento di esclusione e richiamata dal ricorrente, ma non esaminata nel merito dalla Sezione.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'inserimento, alla collocazione e alla precedenza nelle graduatorie del personale docente appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano atti di gestione della graduatoria adottati dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
  • La pretesa all'inserimento in una graduatoria utile ai fini dell'assunzione ha natura di diritto soggettivo quando mira all'accertamento della conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria e al riconoscimento della precedenza rispetto ad altri aspiranti.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile se proposto per una controversia estranea alla giurisdizione amministrativa, anche quando l'atto impugnato abbia forma amministrativa.

Esclusione dalla graduatoria ad esaurimento del personale docente

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un docente abilitato contro il provvedimento dirigenziale che ne ha disposto l'esclusione dalla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il biennio 2009/2011, per la classe di concorso A019. Il ricorrente ha impugnato anche gli atti presupposti e, in subordine, il decreto ministeriale n. 42 del 2009, chiedendo inoltre l'accertamento del diritto all'inserimento e il risarcimento dei danni da ritardato inserimento.

Censure dedotte

Il ricorrente ha sostenuto:

  • la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • la violazione dell'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994;
  • l'erronea interpretazione del decreto ministeriale n. 42 del 2009, che, a suo avviso, avrebbe dovuto consentire l'accesso alla graduatoria agli aspiranti già in possesso dell'abilitazione conseguita mediante concorso per titoli ed esami.

Questione preliminare di giurisdizione

La Sezione non ha esaminato il merito delle censure. Ha ritenuto decisivo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'orientamento secondo cui le controversie sull'impugnazione delle graduatorie del personale docente appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Gli atti di gestione della graduatoria sono infatti adottati dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La posizione fatta valere dall'aspirante è qualificata come diritto soggettivo, poiché la domanda riguarda la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria e l'accertamento del diritto al collocamento con precedenza rispetto ad altri docenti.

La Sezione richiama, in particolare, Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 11/2011, nonché Cass., Sezioni unite, 10 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 14496, e 3 aprile 2010, n. 10510.

Conseguenze sul ricorso straordinario

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è esperibile soltanto contro atti amministrativi definitivi nell'ambito di controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Poiché la controversia in esame appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso straordinario non è ammissibile.

Esito

La Sezione ha espresso il definitivo parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Il merito delle doglianze relative agli artt. 10-bis della legge n. 241/1990 e 401 del d.lgs. n. 297/1994, così come la domanda risarcitoria, non è stato esaminato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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